REGOLAMENTO PER LA Le parcelle delle indennità e dei rimborsi dovuti agli uffiziali del governo, saranno accertate e risolte dai rispettivi capi d’uffizio, e dalla capitaneria trasmesse al Ministero della marina per l’approvazione di pagamento. "67. Allorché la domanda non mira ad una delle occupazioni indicate agli articoli 755 e 761 del presente regolamento, la capitaneria di porto dovrà interpellare l’intendenza di finanza della provincia per sapere se nulla osti alla concessione, sotto l’aspetto demaniale e doganale, e la competente direzione del genio militare, ogni qual volta trattisi di aree soggette a servitù militari, secondo le vigenti leggi. Sentirà quindi l’avviso del competente uffizio del genio civile comunicandogli i documenti relativi. 768. L’uffizio del genio civile, accertato che nulla osti sotto lo aspetto tecnico e nell’interesse dei servizi che gli sono affidati all’ac-coglimerito della domanda, stabilisce le condizioni tecniche che reputa necessarie, le coordina con quelle proposte dagli altri uffizi interessati, e trasmette il tutto alla capitaneria per l’ulteriore seguito della pratica. 769. Nel caso in cui tutti MARINA MERCANTIIE 279 gli uffizi interessati non fossero dello stesso avviso, in ordine ad una domanda di concessione o il richiedente reclamasse contro il rifiuto opposto alla concessione o trovasse troppo gravi le condizioni impostegli, il giudizio definitivo competerà al Ministero della marina, sentiti, ov’è d’uopo, gli altri Ministeri interessati. 770. Quando lo stesso luogo fosse chiesto da due o più persone, e l’uso a cui intendessero destinarlo fosse identico, o, se diverso, non costituisse un titolo di preferenza, avuto riguardo ai bisogni ed agli interessi locali, la concessione si farà per mezzo di pubblici incanti in via d’aumento al cànone stabilito dall’amministrazione. 771. Salve le eccezioni stabilite agli articoli 756 e 761, ogni concessione deve constare da formale contratto. I contratti sono stipulati dai capitani di porto, ed in casi speciali, anche dagli uffiziali di porto, per delegazione del Ministero della marina, ed approvati dal Ministero stesso. 772. Allorquando si tratti di concessione di particolare importanza e di lunga durata, i capitani di porto, prima di procedere alla stipulazione del