CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 63 stata predata dal nemico e poi ripresa da un legno corsaro mercantile, sarà restituita al proprietario, il uale pagherà un quinto el valore degli oggetti ripresi, se la preda sia rimasta durante ventiquat-tr’ore nelle mani del nemico, ed il decimo se la ripresa sia stata fatta prima delle ventiquattr’ore. Se la nave predata dal nemico sia stata già condotta nei suoi porti, si osserveranno le regole stabilite per le altre prede fatte sul nemico. Se la nave mercantile, nazionale od alleata, predata dal nemico, sia stata ripresa da un legno da guerra, dovrà in qualunque caso essere restituita al proprietario senza alcuna retribuzione. 220. Se la preda fatta dal nemico fosse liberata dall’equipaggio del legno predato, questo non potrà chiedere che una gratificazione da arbitrarsi dalla commis sione delle prede, di cui all’art. 225. 221. La nave mercantile, nazionale o estera, noleggiata per conto dello Stato, che sia stata ripresa da un legno da guerra dopo essere caduta in mano del nemico, sarà restituita al proprietario, il quale non sarà tenuto ad alcuna retribuzione. Se la nave noleggiata sia stata ripresa da una nave mercantile nazionale, sarà a questa attribuita una ricompensa a carico dell’erario nazionale eguale al quarto od al sesto rispettivamente degli oggetti ripresi, secondo la diversità dei casi previsti nella prima parte dell’art. 219. 222. Se una nave predata dal nemico sia dal medesimo abbandonata, ovvero per forza di tempesta o per | altro caso fortuito cada in I potere di nazionali, sarà | restituita al proprietario, previo pagamento agli inventori della spesa di ricupero, e del premio stabilito dall’art. 134. Per le operazioni di ricupero, per la denunzia degli effetti trovati e per la vendita dei medesimi, per l’avviso da pubblicarsi ed il termine da prefiggersi a chiunque intenda far valere ragioni di proprietà od altro, per la decadenza e devoluzione degli stessi oggetti, in difetto di reclami, si osserverà il disposto degli articoli 130, 131, 132, 133. 223. Tosto che la nave predata o catturata sarà giunta in un porto, il comandante del legno predatore o catturante, dovrà fare relazione circostanziata dell’occorso all’autorità marittima, e consegnare ! alla medesima le carte rela- I tive alla preda o cattura.