REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 155 176. I capitani di porto sono personalmente responsabili della regolarità del eoncedimento delle patenti di padrone, e dei certificati di idoneità per navigare come scrivano. 177. Per l’emissione dei certificati di abilitazione all’uffizio di perito stazza-tore si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 298 e 299. 178. Gli uffiziali di vascello della regia marina, i quali, a tenore dell art. 64 del Codice per la marina mercantile, hanno diritto alla patente di capitano superiore di lungo corso, cessando dal servizio, dovranno, per ottenerla, far pervenire al Ministero della marina, per mezzo della competente capitaneria di porto,] seguenti documenti: a) estratto di matricola comprovante l’inscrizione fra la gente di mare di la categoria ; b) estratto della matricola militare, da cui risulti del grado conseguito nel corpo al quale appartenevano, e del periodo di navigazione prescritto dall’articolo 72 del Codice per la marina mercantile ; c) ricevuta di pagamento del diritto di patente ; d) certificato penale, se siano trascorsi tre mesi dalla cessazione dal servizio militare. 179. I capi di timoneria ai quali compete la patente di capitano di gran cabotaggio, e gli allievi di timonerìa, ai quali spetta qtiella di padrone, con dispensa dall’esame, in conformità dell’art. 64 del Codice per la marina mercantile, dovranno, per ottenere la patente, produrre al Ministero della marina, per mezzo della competente capitaneria di porto, i seguenti documenti : а) estratto della matricola militare da cui risulti del grado effettivo conseguito nel corpo reale equipaggi, e del tempo di navigazione acquistato a bordo delle regie navi, stabilito per i rispettivi gradi dal-l’art. 62 del Codice per la marina mercantile ; б) estratto della matricola della gente di mare di la categoria ; c) ricevuta di pagamento della tassa prescritta ; d) certificato penale, caso che dal congedo alla domanda della patente fossero trascorsi più di tre mesi. 180. Ai militari del corpo reale equipaggi, aspiranti al grado di capitano superiore di lungo corso o di gran’cabotaggio, non sarà richiesta la condizione di cui al 2° e 3° alinea dell’art. 62 del Codice per la marina mercantile, di un periodo di navigazione colla qualità