230 PAKTE SECONDA. 492. Delle somme che gli uffiziali consolari, allo scopo indicato nell’ articolo precedente, avessero dovuto anticipare chiederanno rimborso : a) al Ministero della marina, se trattasi di persone provenienti dall’ equipaggio di bastimenti nazionali o di disertori da bastimenti della regia marina militare ; b) al Ministero degli affari esteri pel rimpatrio di tutte le altre persone nazionali. 498. Trattandosi di rim-patrii di cui nella precedente sezione, gli uffizi di porto, quanto al modo di provvedervi, e di conseguire il rimborso delle spese anticipate, osserveranno il disposto dagli articoli 671 e 687 del presente regolamento. Capo XV. Della partenza dei bastimenti. 494. Si farà constare della data di partenza di ogni bastimento da un porto, rada o spiaggia nel registro espressamente a ciò destinato. Ove il bastimento non fosse partito nel giorno in cui ricevette le spedizioni, dovrà farsene cenno nella colonna annotazioni, salvo ad indicarvi in appresso il giorno preciso della partenza. 495. Il visto sul ruolo di equipaggio si appone dagli uffiziali di porto nello Stato e dai regi uffiziali consolari all’estero nella parte a ciò destinata ogniqualvolta il bastimento, che ne è munito, debba partire da un porto, rada o spiaggia, sia che trattisi di primo armamento, o di partenza preceduta da approdo volontario o forzato. Il visto sarà fatto secondo la formola seguente : Visto per la destinazione di.. ........con................ persone di equipaggio il capitano (o padrone) compreso, e con N... (o senza) passeggieri. ........li________ 19.7 (Firma e qualità dell’uffiziale di porto o consolare). Quando non sia avvenuta nell’equipaggio o nei passeggieri alcuna variazione dopo l’ultimo visto, basterà dire : Visto per la destinazione di.. ............ senza variazioni. 496. Gli uffiziali di porto cui, per effetto della legge 9 luglio 1876, n. 3228 (serie 2a), venne affidato il servizio di sanità marittima non rilasceranno, a senso dell’art. 84 del Codice per la marina mercantile, la patente ed il permesso sa-