164 PARTE SECONDA. navale fondata in Genova con regio decreto in data 25 giugno 1870, n. 2 ; 2° agli ingegneri civili, meccanici ed industriali, laureati nelle scuole di applicazione per gli ingegneri, o nel regio istituto tecnico superiore di Milano, i quali abbiano prestato, con buon esito, presso la regia scuola superiore navale di Genova un esame speciale, secondo il programma che sarà stabilito. 216. Compete la patente di costruttore navale di la e 2a classe, previo lo adempimento delle condizioni determinate dai paragrafi a e b dell’art. 28 del Codice della marina mercantile, a coloro i quali abbiano prestato, con buon esito, il prescritto esame teorico-pratico, secondo i programmi stabiliti ed in conformità ad un particolare regolamento. 217. Le proposte di conferimento dei gradi di ingegnere navale o di costruttore navale di la e 2a classe saranno fatte dalla capitaneria del rispettivo compartimento, la quale dovrà trasmettere al Ministero della marina i seguenti documenti regolarmente bollati : a) estratto della matricola della gente di mare di 2a categoria ; b) diploma di laurea, o certificato dell’esame prestato secondo i casi ; c) certificato del casellario giudiziario con l’attestazione del cancelliere del competente tribunale civile e correzionale che l’aspirante alla patente non fu mai condannato a pena criminale e neppure a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica. Caso che l’aspirante sia stato condannato per uno dei reati su detti, ma abbia ottenuto la riabilitazione, egli dovrà presentare copia autentica del decreto reale di riabilitazione, ed un certificato del cancelliere della corte che pronunziò la sentenza di condanna indicante la data in cui la corte stessa avrà dato lettura del decreto in pubblica udienza, a norma del-l’art. 814 del Codice di procedura penale ; il) bolletta doganale di pagamento della tassa pel conseguimento della patente. Qualora al momento della proposta i certificati di penalità di cui sopra fossero datati da più di tre mesi, l’aspirante alla patente dovrà farli rinnovare. 218. Nel caso in cui lo aspirante sia stato militare