MOD. E AGGIUNTE : ART. 40-52 E 53 C. 405 del materiale addetto al servizio marittimo ed al servizio dei porti. 2. L’armatore di nave coperta di bandiera italiana, previsto dagli articoli 52 del Codice per la marina mercantile del Regno e 53 del Codice stesso per la Tripolita-nia e Cirenaica, deve essere cittadino o suddito italiano secondo cbe si tratti di nave iscritta nelle matricole del Regno o delle Colonie. Nel caso che la qualifica di armatore sia data ad una società, questa, nel Regno, oltre al possesso di tutti i requisiti determinati dall’art. 8 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, dovrà avere anche i diret tori di cittadinanza italiana, e nella Tripolitania e Cirenaica dovrà soddisfare alle condizioni che saranno fissate dal Ministro delle colonie. 3. È nulla e di nessuno effetto la dichiarazione di armatore fatta a tenore dell’art. 53 del Codice per la marina mercantile del Regno e dell’art. 54 del Codice per la Tripolitania e Cirenaica quando riguardi persona o società che non abbia i requisiti richiesti dalle disposizioni del precedente articolo. 4. Sono pure riservate ai cittadini italiani ed alle società costituite in conformità dell’art. 2 le venture concessioni di qualsiasi genere del demanio marittimo. 5. Le disposizioni degli articoli 2, 3, e 4 del presente decreto avranno efficacia per lo stesso periodo di tempo indicato nell’art. 11 6. Il Ministro per i trasporti marittimi e ferroviari è autorizzato a coordinare in testo unico, da approvarsi con decreto ministeriale, le disposizioni del presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, con quelle contenute negli articoli 1 e 7 del decreto Luogotenenziale del 2 aprile 1916, n. 360. Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addi 5 luglio 1917. TOMASO DI SAVOIA. Boselli R. Bianchi SONNINO COLOSIMO Sacchi Triangi.