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PARTE TERZA.
pedire i giuochi di denaro fra i passeggieri, valendosi all’occorrenza del potere disciplinare concessogli dagli articoli 450 e seguenti del Codice per la marina mercantile e da altre leggi.
    7(>. Non sono soggetti alle disposizioni di questo regolamento sul trasporto dei passeggieri i trasporti di truppe effettuati per qualsivoglia destinazione con regie navi o con bastimenti mercantili noleggiati dal Governo a suo esclusivo uso.
    77.	Il bastimento nazionale, che imbarchi passeggieri in un porto estero, sarà soggetto alle leggi e regolamenti dell’autorità locale sul trasporto dei passeggieri.
    In difetto di queste leggi e regolamenti provvederà il regio console, accertando cbe il numero dei passeggieri imbarcati non sia superiore a quello accordato dal presente Regolamento, anche ordinando una particolare ispezione tecnica e sanitaria se il bastimento abbia a compiere un viaggio di lunga navigazione e siangli fatti reclami per parte dei passeggieri.
    78.	Dal giorno in cui andrà in esecuzione il presente Regolamento resteranno intieramente abrogati :
      a)	gli articoli 8 e 9 del Regolamento che stabilisce gli attrezzi e corredi di cui devono essere muniti i bastimenti mercantili, approvato con R. decreto 23 ottobre 1895, n. (371 ;
      fi) gli articoli 54(5 e seguenti fino al 587 inclusivo del Regolamento per l’esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie seconda ;
      c)	gli articoli 28 e seguenti fino al 37, e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del Regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636;
      d)	il R. decreto 15 gennaio 1891, n. 52, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura, ecc., di cui debbono essere forniti i bastimenti addetti al trasporto dei passeggieri in viaggi di lunga navigazione ;
      e)	il R. decreto 15 gennaio 1891, n. 53, relativo alla razione viveri per i passeggieri imbarcati su bastimenti di lunga navigazione.
    79.	Per i piroscafi nazionali che al 10 giugno 1897 erano già addetti al trasporto dei passeggieri, le disposizioni contenute nell’art. 4 entreranno in vigore soltanto l’il dicembre 1899.