402 PARTE TERZA. vità del presente decreto, una somma di lire 250 se celibi 0 vedovi senza prole e di lire 500 se ammogliati o vedovi con prole. Quest’ultima somma sarà aumentata di lire 75 per ogni figlio. Il pagamento sarà effettuato dalla data della loro inscrizione nel nuovo ruolo. 38. I sott’ufficiali del soppresso personale di bassa forza portuaria, che non saranno ammessi nel nuovo ruolo, ed i marinai, che non saranno riconosciuti idonei al grado di secondo nocchiere di porto, formeranno un ruolo transitorio di personale civile subalterno e godranno, con decorrenza dal Io maggio 1919, del trattamento economico stabilito dai Regi decreti-legge 23 ottobre 1911, n. 1971 ; 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739, per i personali subalterni delle Amministrazioni centrali. I marinai di porto saranno classificati come uscieri, 1 sott’ufficiali di porto come commessi. Essi assumeranno la denominazione di commessi ed uscieri delle Capitanerie di porto, perderanno le qualità di militarizzati e vestiranno l’abito borghese. I commessi ed uscieri delle Capitanerie di porto avranno diritto al trattamento di pensione stabilito dal R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, e saranno in ogni caso collocati a riposo quando abbiano compiuto 65 anni di età e almeno 20 anni di servizio, o abbiano compiuto 40 anni di servizio. Coloro che, a giudizio della Commissione indicata nell’art. 11, non saranno riconosciuti idonei neppure alle funzioni di commesso o di usciere, verranno, dopo classificati nel ruolo transitorio del personale subalterno agli effetti dell’assegnazione dei nuovi stipendi dal Io maggio 1919, collocati a riposo d’ufficio, con diritto a conseguire il massimo della pensione, ove abbiano raggiunto 25 anni di servizio. Per coloro che non avessero raggiunto i 25 anni di servizio ma superato i 20, la pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi percepiti neH’ultimo anno di servizio. Agli individui che contano meno di 20 anni di servizio sarà liquidata una indennità una volta tanto con le norme del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970. 39. Il servizio prestato da sott’ufficiali di porto nel soppresso personale di bassa forza portuaria è valutato, par ogni effetto, come servizio militare.