CÒDICE PER LA MARINA MERCANTILE.
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validi della marina mercantile, e versato nel modo che sarà stabilito dal regolamento ; saranno pure prelevati due quinti da ripartirsi a favore dell’equipaggio od equipaggi sulle basi che saranno stabilite con decreto reale, ed il rimanente sarà devoluto alle finanze dello Stato.
  Se la preda o cattura sarà stata fatta da legni corsari o mercantili, si preleverà il quinto a favore della cassa degli invalidi ; il rimanente sarà diviso giusta le convenzioni di armamento e di arruolamento.
  In mancanza di convenzione, una metà dei quattro quinti sarà attribuita all’equipaggio od equipaggi, l’altra metà agli armatori ; la prima da distribuirsi nel modo che sarà stabilito dal regolamento, e la seconda in proporzione degl’ interessi rispettivi degli armatori.1
  230.	Non avrà luogo alcun prelevamento in favore della cassa degli invalidi dalle somme assegnate a titolo di premio dagli articoli 220, 221, 222.
  231.	La nave da guerra
dello Stato, presente ad una preda fatta da navi mercantili, avrà diritto al quarto del valore della preda ; gli altri tre quarti profitteranno ai legni predatori.
  Per provare la presenza al combattimento dovrà il comandante annotare sul suo giornale il fatto, indicando il giorno e l’ora precisa in cui ebbero luogo le diverse circostanze del medesimo, ed in ispecie la resa della preda ; indicherà inoltre la posizione geografica in cui è succeduto tale avvenimento, e tutte le altre circostanze che lo hanno accompagnato.
  232.	La nave corsara presente alla preda fatta da altra nave corsara o mercantile, se abbia tentato di cooperarvi, avrà diritto alla metà della porzione che le sarebbe spettata laddove avesse preso parte al combattimento.
  In questo caso il capitano, oltre le indicazioni menzionate nell’articolo precedente, dovrà notare anche la manovra da esso fatta per correre sul nemico.
   1 Poicjiè per principio generale soltanto lo Stato ha titolo al possesso di ogni cattura bellica, e perciò anche delle prede marittime, le disposizioni del presente articolo in base alle quali ima parte del prodotto della preda viene attribuita alla Cassa invalidi, debbono considerarsi di carattere eccezionale e perciò non possono estendersi per analogia a casi non previsti ; tale è il caso in cui la cattura e la preda non siano conseguenza di una azione bellica, bensì di sequestro operato da una capitaneria di porto (Commiss. delle prede, 3 luglio 1914).
Cod. Mariti.	5