REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 237 imbarcata sul bastimento, il capitano o padrone di questo, dopo aver esauriti tutti i mezzi por saivaro la detta persona, o per rinvenirne il cadavere, stenderà un atto che accerti la scomparizione, il quale atto esprimerà le cause che la produssero ed i mezzi adoperati inutilmente per il salvamento, o per il ricupero del cadavere. Quest’atto, oltre ad essere trascritto nel ruolo d’equipaggio, sarà anche esso annotato nel giornale nautico. All’approdo del bastimento in un porto estero in cui sia un regio uffiziale consolare, ovvero in un porto nazionale, il capitano o padrone dol bastimento si conformerà alle disposizioni sancite nell’art. 590 del presente regolamento. 598. L’obbligo della compilazione dell’atto di morte nel caso di decesso avvenuto a bordo di un basti mento, non dispensa il capitano o padrone dall’ob-bligo di compilare processo verbale dello stato del cadavere e di tutte le circostanze relative alla morte e di farne menzione nel ruolo di equipaggio e nel giornale nautico, giusta il disposto dell’art. 437 del Codice per la marina mercantile, per gli effetti della denunzia alla competente autorità secondo le norme stabilite nel titolo IV del presente regolamento. Sezione II. Razione normale di bordo. 599. La razione da somministrarsi all’equipaggio, quando non sia stata specificatamente stabdita d’accordo fra le parti nelle convenzioni di arruolamento, non potrà essere, rispetto alla quantità, inferiore a quella fissata per gli equipaggi dei bastimenti della marina militare dello Stato, salve le variazioni nella qualità delle sostanze alimentarie e delle bevande, giustificate dalla natura dei viaggi e dalla specialità degli approdi. Sezione III. Effetti, denari e crediti di persane decedute a bardo di bastimenti mercantili. 600. Avvenendo la morte di alcuna delle persone imbarcate a bordo di un bastimento nazionale in corso di navigazione, il capitano o padrone, dopo aver compilato l’atto di morte, deve immediatamente procedere, in presenza di due testimoni idonei, del bordo stesso, alla formazione dell’inventario di tutti gli effetti d’uso, carte, oggetti preziosi e valori appartenenti al defunto.