CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 37 per pagina, empiendo con fregili gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui principiò il viaggio, oppure dall’ultimo visto, in modo da assicurare l’inalterabilità del giornale stesso. Nello stesso tempo, 1’ ufficiale che procede al visto, domanderà al capitano o padrone se gli siano occorse avarie, ed in caso di negativa aggiungerà al visto la certificazione : nessuna dichiarazione di avaria. Se il capitano o padrone dichiara essere occorsa avaria, l’agente ritira copia, sottoscritta dal capitano, di quella parte del giornale che si riferisce ad essa avaria : che se nel giornale non ne fosse fatta menzione, l’agente esigerà e riceverà la dichiarazione giurata del capitano sull’avaria occorsa. Dell’ adempimento di questa formalità sarà fatta dall’agente menzione nel giornale che restituirà al capitano. Detta copia, o dichiarazione, viene poi dall’ufficiale consegnata al capo dell’ufficio di porto, il quale in caso di avaria generale, procede subito ad investigazioni sommarie sulla natura, estensione e causa dell’avaria medesima, e trasmette poscia tutti gli atti della pratica all’ autorità giudiziaria incaricata di ri" cevere la relazione prescrit" ta dalle leggi commerciali- Nei porti esteri, le operazioni indicate nei precedenti alinea, saranno fatte dall’ autorità locale cui prima si presenterà il capitano, se quell’autorità sia a ciò autorizzata dalle leggi del paese, o da trattati internazionali : altrimenti saranno eseguite dai regi consoli.1 116. I capitani o padroni delle navi nazionali sono obbligati di presentarsi personalmente, eccetto il caso di legittimo impedimento, non più tardi di ventiquattro ore, all’ufficio di porto nello Stato ed all’ufficiale consolare in porto estero, e di consegnargli le carte ed il giornale di bordo, e le carte processuali di cui agli articoli 440 e 441. I padroni delle navi che non hanno giornale devono nell’egual termine denunciare all’autorità marittima o consolare i reati commessi al loro bordo. Nei porti esteri, in caso d’avaria generale, la cui dichiarazione non sia già stata ricevuta dall’autorità locale come dal precedente articolo, i capitani o padroni dovranno presentare il giornale di bordo al regio ufficiale consolare imme- 1 Confr. C., 416 ; R., 345, 362 ; C. Comm., 516, 520, 642, 657.