REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 343 della marina uno stato conforme al modello espressa-mente stabilito, delle contravvenzioni punibili con pene di polizia, da esso e dagli uffiziali di porto del compartimento giudicate nel mese precedente, come pure di quelle da esso esclusivamente giudicate, in conformità dell’ ultimo alinea dell’art. 434 del Codice per la marina mercantile. 1053. Potranno appellare dalle sentenze profferite dai capitani o dagli uffiziali di porto : 1° l’imputato allorché si tratti delle infrazioni marittime previste dall’ ultimo comma dell’art. 434 del Codice per la marina mercantile, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali siasi inflitta la pena degli arresti ; 2° il pubblico ministero presso il tribunale che deve conoscere dell’ appello, quando si tratti delle infrazioni su mentovate ; 3° la parte civile e l’imputato per ciò che rig.uarda la somma dei danni, sempre che quella domandata ecceda le lire 30. L’appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie potrà interporsi soltanto dopo la sentenza definitiva ed unitamente all’appello di questa. Se la sentenza definitiva non è appellabile, non è neppure ammesso l’appello dalle dette sentenze, salva, se vi ha luogo, la domanda di cassazione. L’ esecuzione volontaria delle sentenze preparatorie od interlocutorie non renderà inammissibile l’appello, il quale perciò potrà essere interposto nello stesso atto col quale s’impugnerà la sentenza definitiva. 1054. Durante i termini per appellare e presentare i motivi d’appello, come anche durante il giudizio d’appello, sarà sospesa la esecuzione della sentenza- Il termine concesso al-l’imputato od alla parte civile per interporre appello sarà di cinque giorni oltre un giorno per ogni tre miria metri ; quello concesso al pubblico ministero sarà di giorni 10. Questi termini decorreranno pel pubblico ministero dal giorno della pro-lazione della sentenza, e per l’imputato e la parte civile dallo stesso giorno, se furono presenti al dibattimento, e dalla intimazione della sentenza, se erano assenti, giusta il prescritto dal 1° alinea dell’art. 1047 del presente regolamento. Per le sentenze pronunziate a carico d’individui appartenenti alla marina, mentre sono in navigazione, il termine per l’appello decorrerà dal giorno dello sbarco nel Regno, accertato nei