REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 289 Le àacore devono essere [ sempre munite delle rispettive grippie o gavitelli per poter essere facilmente salpate. 820. Ai bastimenti già ormeggiati nel posto, ad essi designato dall’uffizio di portò, potrà essere destinato un diverso posto di ormeggio, a giudizio dell’uffizio stesso. 821. Allorché un bastimento si muove per ormeggiarsi', o cambiare di ormeggio, o per entrare in bacino, od essere tirato sopra uno scalo, dovrà tenere alzata la bandiera della nazione cui appartiene, e il capitano od il secondo dovranno sempre trovarsi a bordo. 822. I bastimenti non possono essere legati che agli anelli, cannoni ed altre prese di ormeggio poste sulle calate e ponti di sbarco, ed alle boe o gavitelli destinati ad uso di ormeggio. 823. Quando i bastimenti od altri galleggianti sono legati alle colonne o cannoni, per mezzo di catene, dovranno a queste dar volta nel punto più basso della presa, e fasciarle con paglietti o con altre difese a fine di non danneggiare le opere del porto. I bastimenti non potranno ormeggiarsi alle boe o gavitelli che con ormeggi di canape. A ciascuna presa d’ormeggio ed alle boe non potranno ormeggiarsi bastimenti in numero maggiore e di portata diversa da quella stabilita dall’uffizio di porto, tenuto conto della forza di resistenza della presa o boa. 824. Il capitano di un bastimento non può rifiutarsi di ricevere un cavo, nè di allentare gli ormeggi del proprio bastimento allo scopo di agevolare il movimento degli altri. 825. È permesso di tener fuoco e lumi sui bastimenti armati, a condizione che il fuoco sia contenuto in recipienti di ferro, rame, o murati, e che i lumi siano chiusi in fanali. È vietato di accendere fuochi sui bastimenti in disarmo, i quali non abbiano che un solo guardiano. L’uso degli olii minerali a bordo è assolutamente proibito. 826. I fuochi potranno essere accesi a bordo dei bastimenti dalle ore 6 del mattino alle 6 della sera dal 1° novembre al 30 aprile, e dalle ore 5 del mattino alle 8 della sera dal 1° maggio al 31 ottobre ; salvo i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi, saranno spenti gli altri al più tardi alle ore 8 della sera nell’inverno, e alle 9 neH’estate. Cod. Maritt. 19