MOD. E AGGIUNTE: ART. 536-542 R. 451 § II. Bastimenti a vela destinati a viaggi di lungo corso al di qua dei capi Horn e di Buona Speranza. 2. Tutti i bastimenti a vela, i quali fanno viaggi di lungo corso al di qua dei capi Horn e di Buona Speranza dovranno essere forniti al completo dei corredi e degli attrezzi, fissi e di rispetto, sotto indicati : DOTAZIONE FISSA. Oltre l’alberatura, velatura ed attrezzatura regolare al completo : Ancore, catene, gomene, gherlini e tonneggi, secondo la tabella A unita al presente decreto. Un molinello di solida costruzione e di dimensioni corrispondenti al bastimento, e, se questo staza più di 200 tonnellate, anche un arganello od un verricello. Due pompe di sentina di proporzionata potenza con tutti i loro accessori in buono stato (i velieri in legno di età superiore a 12 anni dovranno avere anche ima pompa a vento). Le imbarcazioni prescritte dalla tabella B, annessa al presente decreto, ognuna delle quali dovrà essere in grado di tenere il mare, completamente attrezzata e guarnita per navigare a vela ed a remi, e mantenuta in ogni tempo vuota per poter esser messa prontamente in mare. Un cronometro. Un barometro. Un termometro. Una bussola d’amplitudine. (I,velieri in ferro od in acciaio dovranno avere invece una bussola normale installata in modo da risentire il meno possibile le influenze locali e munita di traguardi da poter prendere qualsiasi rilevamento). Una bussola di rotta. Tre scandagli di piombo con sufficiente sagola, la quale per uno di essi sarà lunga almeno 150 metri. Due locks. Tre ampolle. Un cannocchiale ed un binocolo. Un orologio. Carte marine generali e particolari, di recente data, a seconda dei viaggi, corredate dai relativi portolani. Compassi, parallele e semicerchio. Due sestanti od ottanti. La enrva o la tabella delle deviazioni della bussola normale, quando questa sia a bordo. I codici ed i regolamenti prescritti dall’art. 628 del" Regolamento per l’esecuzione del Codice per la marina mercantile. Codice commerciale dei segnali e la corrispondente serie di bandiere. Un portavoce. Un corno od altro istrumento equivalente. Una campana del peso non minore di kg. 20. Fanali e portafanali di vedetta, secondo la tabella C unita al presente decreto.