CODICE PEB I,A MARINA MERCANTILE. vamente all’autorità marittima.1 124. Se la nave sia di bandiera estera, l’ufficio di porto ne informerà immediatamente l’agente consolare della nazione a cui la nave appartiene, e, qualora questi ne faccia domanda, gli lascierà la cura del salvataggio, limitandosi a prestarvi il suo concorso quando ne sia richiesto.2 125. Chiunque avrà raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare, dovrà farne immediatamente la consegna all’autorità marittima o consolare, o in mancanza di queste all’ autorità locale, od alla persona che dirige le operazioni del ricupero. Egli avrà soltanto diritto al rim- borso delle spese e ad una mercede per le fatiche del ricupero.3 126. La retribuzione delle persone accorso al salvamento, e di quelle che avessero somministrato mezzi di rimorchio, o di alaggio, macelline, attrezzi ed utensili, sarà regolata dalle auto-torità -indicate negli articoli 14, 15 e 16, secondo la importanza delle cose salvate, la prontezza con cui fu reso il servizio ed il pericolo incorso nell’eseguire il salvamento.4 127. Nessuna convenzione o promessa di mercede per assistenza al salvataggio/tanto della nave, come delle persone o mercanzie, sarà obbligatoria, se sia stata fatta in pieno mare, o al momento del sinistro.5 1 Confr. R., 664, 672, 681. 2 È d’indole civile l’azione di danni derivante dall’esercizio del ricupero di lina nave naufragata, quando essa si riferisca alla colpa e alla responsabilità del rappresentante della nazione pui apparteneva la nave perduta. Il ricupero di una nave naufragata non essendo nè atto amministrativo, nè atto necessario alla funzione dell’ufficiale consolare, allorché questi se ne occupa volontariamente, e dà luogo a danni, può essere compulsato giudiziariamente a risponderne (A. Trani, 28 dicembre 1909 -Foro Puglie, 1910, 31 - Corte Napoli, 1910, 91). 3 Confr. C„ 387 ; C.P., 402, 404. 4 Condizioni per far luogo alla domanda di indennità e di premio di salvataggio sono : che la nave soccorsa versasse in pericolo, che vi sia stato rischio da parte della nave soccorritrice, e che il soccorso sia riuscito vantaggioso (T. Romgo, 29 maggio 1912-Dir. Mariti., 1913, 19). 5 La frase « momento del sinistro » usata dal presente art. 127 equivale ad « attualità del pericolo » : per conseguenza non è in pericolo grave ed imminente e non si trova quindi nel momento del sinistro la nave inoagliata sugli scogli in vicinanza del lido e già efficacemente soccorsa dalle autorità marittime, per quanto vi sia ancora la possibilità del pericolo a seguito delle sofferto avarie ; è valida l’obbligazione assunta in tali condizioni dal capi-