REGOLAMENTO PER LA nell’esercito o nell’armata, dovrà presentare un estratto delle matricole del corpo, nel quale prestò servizio, per accertare ohe durante il tempo del servizio medesimo non sia stato condannato per alcuno dei reati specificati alla lettera b dell’art. 28 del Codice della marina mercantile. 219. Gli ufficiali del genio navale, per ottenere la patente del grado di ingegnere navale devono esibire : a) l’estratto di matricola militare ; b) i documenti indicati ai paragrafi a e d del precedente art. 217, ed anche quello indicato al paragrafo c dello stesso articolo, però nel solo caso in cui la domanda della patente sia fatta trascorsi tre mesi dal giorno in cui l’ufficiale abbia cessato di appartenere alla regia marina. 220. Per il conseguimento dei gradi di ingegnere navale e di costruttore navale, lo straniero è pareggiato al cittadino italiano. 221. Gli ingegneri navali e costruttori navali stranieri, i quali chiedono, a norma dell’art. 30 del Codice della marina mercantile, di esercitare la loro professione nello Stato, devono presentare alla competente capitaneria di porto : a) istanza diretta al Ministero della marina ; MARINA MERCANTILE. 165 b) patente o diploma od altro documento di abilitazione ottenuto dal proprio Governo ; c) atto di nascita, per accertare di trovarsi in età maggiore ; d) dichiarazione del Ministero di grazia e giustizia e culti, da cui risulti non aver commesso alcun reato nello Stato ; e) certificato fatto dalle autorità dei rispettivi paesi, e nelle forme ivi usate, da cui consti non essere mai stato condannato a pena criminale, oppure anche a pena inferiore per i reati contemplati nell’articolo 217. Se lo straniero fosse domiciliato o residente da tre mesi nello Stato, dovrà presentare anche il certificato di penalità di cui alla lettera c dell’articolo suddetto. La capitaneria spedisce tutti i suddetti documenti debitamente legalizzati al Ministero della marina, esprimendo a scopo informativo il suo parere sul-1’ attendibilità del documento di cui alla lettera b. 222. Per autorizzare gli ingegneri navali, ed i costruttori navali stranieri, ad esercitare la loro professione nello Stato dovrà essere sentito il consiglio superiore di marina. L’ autorizzazione dovrà