REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 193
   L’ annotazione distinta colla lettera a si fa nelle caselle a tale uopo destinate in ciascun ruolo, e die serve di base al computo della navigazione, e alla formazione del deconto.
  L’ annotazione segnata c.olla lettera b si fa di riscontro a ciascuna persona inscritta sul ruolo nella colonna a ciò destinata.
  Finalmente le annotazioni distinte colle lettere e e d si fanno nella parte del ruolo d’equipaggio destinata per le vidimazioni.
   331.	Di regola l’annotazione di disarmamento si appone sul ruolo, quando vengono licenziate le persone componenti l’equipaggio.
   In tal caso la data del loro sbarco, tanto sul ruolo, quanto sul libretto di matricola o foglio di ricognizione rispettivi, deve coincidere con quella del disarmamento.
  332.	Se però un bastimento approdato in un porto, rada o spiaggia dello Stato debba fermarvisi per attendere ordini, per compiere operazioni di commercio o per sottostare a riparazioni, il capitano o padrone, pur conservando a bordo tutto o parte dell’equipaggio, potrà chiedere la sospensione dell’armamento, ossia il disarmo provvisorio del ruolo. In questo caso l’uffiziale di
porto si limita a fare l’annotazione di disarmamento e, ove he sia il caso, quella di sbarco delle persone dell’equipaggio, le quali effettivamente sbarcassero dal bastimento.
   333.	Quando il bastimento imprende un nuovo viaggio senza rinnovare il ruolo si indica sotto la data del primo armamento quella del secondo, e così di seguito.
   In riguardo al disarmamento si segue la stessa norma.
   334.	La durata del ruolo (o solo od unito ad altri fogli; non può eccedere quella di tre anni, cominciando dalla data del ruolo medesimo.
   Allo spirare di questo termine gli uffizi di porto ritirano al bastimento il ruolo d’equipaggio e gliene rilasciano uno nuovo dopo di aver proceduto al definitivo deconto della retribuzione dovuta alla cassa degl’invalidi, dove sia occorso di farne altri parziali pendente la durata del ruolo.
   335.	Parimenti all’estero
i	regi uffiziali consolari ritirano e trasmettono alla competente capitaneria di porto i ruoli scaduti, eccetto il caso in cui i bastimenti che ne sono muniti si trovassero in partenza per uno dei porti dello Stato.
Cod. Mariti.
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