REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 253 sumersi dal capitano o padrone, quando dichiari di costituirsi capo ricuperatore, nella qualità di rappresentante giuridico dei proprietari, armatori e caricatori, sempre che non vi sia a bordo ohi legittima -mente li rappresenti. Cessa la gestione del capitano o padrone, quanto al ricupero degli avanzi del bastimento, quando si trasferiscano sul luogo o si facciano legalmente rappresentare, il proprietario, o i proprietari, o quello tra essi che possegga oltre la metà del valore del bastimento, ovvero gli assicuratori, caso che gli assicurati abbiano fatto legale atto di abbandono. Cessa del pari la gestione del capitano o padrone, quanto al ricupero del carico, quando si presentino, o si facciano legalmente rappresentare, i caricatori ovvero gli assicuratori nel caso di legale abbandono delle merci assicurate. Qualora il bastimento appartenga a più proprietari, nessuno dei quali ne possegga una porzione superiore a dodici carati, il mandato potrà essere conferito da coloro che cumulativamente possiedono più della metà. Eccetto il capitano o padrone, ogni altra persona interessat a sia nel basti - mento che nel carico, la quale voglia assumere la gestione del ricupero, deve giustificare all’autorità marittima la sua qualità. 665. In tutti i casi in cui la gestione del ricupero sia assunta dal capitano o padrone in nome degli interessati, o da questi direttamente, l’uffizio di porto competente si limiterà ad agevolare ai gerenti il ricupero e ad assicurare i mezzi per il rimborso delle spese che avesse anticipate, e delle altre necessarie pel mantenimento e rimpatrio dell’equipaggio e per l’indumento dei medesimo, dove occorresse. Tuttavia incombe agli uffiziali di porto, quando abbiano fondati sospetti, o vi sia stata denunzia di frode nelle operazioni di ricupero, di procedere all’accertamento dei- fatti e denunziarne i colpevoli alla competente autorità giudiziaria. 666. Se i gestori del ricupero non anticipino prontamente una somma sufficiente per le spese privilegiate, pel mantenimento e rimpatrio delle persone tutte dell’equipaggio e per il loro indumento, dove sia necessario, o non si obblighino essi di mantenerle e rimpatriarle a proprie spese, prestando all’uopo una valida cauzione, ovvero non