REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 271 farne domanda all’autorità marittima locale, ed ottenere la regolare licenza che avrà la stessa durata stabilita per le licenze accordate. ai battelli da pesca nazionali. I legni di pescatori esteri, non assimilati a’ nazionali da particolari trattati, potranno ottenere la detta licenza, valevole per sei mesi soltanto, quando abbiano fatto constare del pagamento della somma fissata collo speciale R. decreto menzionato nell’art. 143 del Codice per la marina mercantile. Pel pagamento della somma suddetta saranno osservate le disposizioni del regolamento per la riscossione delle tasse e dei diritti marittimi diversi. 732. Ove l’uffizio marittimo locale, cui si richiede la licenza in conformità al precedente articolo, non sia capo di circondario marittimo, dovrà riferirne all’uffizio di porto circondariale che esaminerà le condizioni, alle quali la licenza stessa debba rilasciarsi. In caso di dubbio circa lo speciale trattamento da accordarsi, il suddetto uffizio interpellerà il capo del compartimento, cui spetta di determinare. 733. I pescatori esteri venuti nelle acque territoriali dello Stato con bastimenti regolarmente armati, colle carte di bordo o con altro titolo equivalente, devono depositare le carte medesime nell’uffizio di porto cui spetta rilasciare la licenza. Se nel luogo di approdo risiede un agente consolare della nazione a cui appartiene il legno estero da pesca, si osserveranno le regole stabilite dall’art. 117 del Codice per la marina mercantile. 734. Nelle licenze che si rilasciano ai legni da pesca esteri, non assimilati ai nazionali, si indicherà data e numero della ricevuta del relativo diritto pagato a termini del precedente articolo 731. Delle licenze rilasciate a pescatori esteri, assimilati o no, si terrà nell’uffizio un elenco separato, ed anche separatamente dovranno essere riportate nei resoconti delle carte contabili da trasmettersi al Ministero. Capo XXIII. Bella cassa depositi della gente di mare. 735. Conformemente al disposto dell’art. 150 del Codice per la marina mercantile, sono designate a sedi delle casse dei depositi della gente di mare, i capi-luoghi dei compartimenti marittimi di Genova, Livoi--