REGOLAMENTO PER LA stabilimenti che vi avrà eretto, agli uffiziali ed agenti delle capitanerie di porto, delle dogane, del demanio, del genio civile ed ogni altro agente di amministrazioni pubbliche, che vi avessero interesse. 706. La concessione non trasfonde nel concessionario alcuna ragione di privilegio o di preferenza per l’uso delle altre parti del lido, delle sue attinenze e delle opere non comprese nella concessione, nè può essere invocata in appoggio delle ragioni che egli credesse potergli competere intorno al possesso ed alla proprietà delle aree delle opere comprese nella concessione o di quelle circostanti o di poderi ed edi-fizi contigui. 797. Per tutte le opere comprese nella concessione, s’intende che la loro esecuzione è soggetta alla vigilanza del competente uffizio del genio civile. 798. Il concessionario non potrà cedere altrui nè in tutto, nè in parte, nè destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della concessione, nè eccedere i limiti stabiliti, nè erigervi opere stabili o provvisorie non esplicitamente descritte od autorizzate nelle condizioni particolari senza averne fatta preventiva domanda ed ottenutane la MARINA MERCANTILE. 285 debita autorizzazione nei modi prescritti dal presente regolamento. 799. Se il concessionario contravvenisse alle clausole e condizioni sì speciali che generali della concessione, l’amministrazione avrà facoltà di dichiararlo decaduto dalla medesima. 800. In caso di decadenza il concessionario dovrà, entro il perentorio termine che verrà fissato dalla capitaneria di porto, rimettere e riconsegnare ogni cosa nel primiero stato e soddisfare il cànone rispettivo per tutto Fanno incorso all’epoca in cui sarà stata pronunciata la caducità. 801. In caso di fallimento o di decesso del concessionario, l’amministrazione potrà risolvere la concessione, procedendo agli in-cumbenti prescritti per la riconsegna in contraddittorio della persona legalmente abilitata a rappresentare gli eredi o la massa dei creditori. 802. Il concessionario allo spirare del termine della concessione o nei casi di revoca o di rinunzia, dovrà a proprie spese rimettere e riconsegnare ogni cosa nel primitivo stato. 803. Tanto al termine della concessione, come nei casi di prematura risoluzione, seguiranno per la ri-