CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.
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di perdita della nave per naufragio, o per qualunque altra causa, finche non siano rimesse ad un’altra autorità nazionale (128, 429).
  456.	Le pene disciplinari non potranno mai essere applicate cumulativamente.
  457.	Il capitano o padrone, annotando nel giornale nautico le mancanze e i castighi da esso inflitti, dovrà apporvi la data e la firma.
  Entro ventiquattro ore dall’ammissione a pratica, egli, anche quando non abbia l’obbhgo di tenere il detto giornale, dovrà render conto all’ ufficio di porto delle pene che avrà inflitto alle persone dell’equipaggio e del costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione.
  Gli uffici di porto dovranno tenerne nota nei modi stabiliti dal regolamento.
  458.	I marinai che, durante la pena degli arresti, saranno surrogati nel servi-
zio a bordo della nave alla quale appartengono, soggiaceranno ad una ritenuta sulle loro paghe, uguale allo ammontare delle spese di surrogazione.
  Di tale ritenuta sarà fatta menzione nel giornale di bordo.
  459.	Coloro che, essendo condannati ad una pena disciplinare a bordo, ricusino di sottomettervisi, potranno essere messi ai ferri per dieci giorni al più.
  460.	L’importare delle ritenzioni sui salari o sulla parte degli utili, di cui nei precedenti articoli, come pure il costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione, saranno per intero devoluti alla cassa degli invalidi per la marina mercantile.
  461.	Il Governo provve-derà con regolamento alla esecuzione di questo Codice, con facoltà di comminare pene di polizia e disciplinari.
VITTORIO EMANUELE.
                       Mancini. B. Brin.