CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 13 eseguirsi la stazzatura di cui all’art. 43.1 33. Colui che dopo aver commessa la costruzione di una nave, intenda associare altri nella commissione, deve dichiarare all’ ufficio di porto i nuovi compartecipi, per atto pubblico, scrittura autenticata da notaio o ri-aonosciuta giudizialmente, prima di chiedere l’atto di nazionalità. Similmente colui che, dopo aver impresa la costruzione per conto proprio, intendesse associare altri nella proprietà della nave in costruzione, deve farne dichiarazione nel tempo e modo sovra indicati. In mancanza delle suddette dichiarazioni la nave sarà intestata rispettivamente al committente o al costruttore.2 34. I maestri d’ascia avranno facoltà di costruire barche fino alla portata di 50 tonnellate, e dovranno uniformarsi alle prescrizioni degli articoli 31, 32, e 33.3 35. Le concessioni dei tratti di spiaggia ad uso di cantiere per la costruzione di navi non potranno farsi che a costruttori navali o a società di costruzioni navali per un periodo di tempo non maggiore di trenta anni, nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.4 Sotto il nome di costruttori, per l’oggetto di cui nel presente articolo, si comprendono anche i maestri d’ascia. Capo III. Delle carte di bordo che servono a far fede della nazionalità. 36. Le carte di bordo di cui devono essere munite le navi nazionali sono : L’atto di nazionalità ed il ruolo di equipaggio.5 37. L’atto di nazionalità enuncia il nome della nave, la sua configurazione, la sua portata ed i proprietari o compartecipi, come pure le parti per cui ciascuno di essi vi è interessato. Sul medesimo è pure iscritto il pas- 1 Confr. R., 232, 262, 300. 2 Confi. C., 389, 391. 3 Confr. C., 389 ; R., 223, 225. 4 Un arenile destinato a cantiere navale non'può considerarsi separatamente dallo stabilimento di cui è parte integrante ; conseguentemente, in applicazione dell’alt. 9 del Reg. 24 agosto 1877, devono essere dichiarati e calcolati nella valutazione anche le aree ed i buoIì che formano parte integrale dei fabbricati componenti il cantiere (A. Genova, 28 aprile 1908 - Dir. Maritt., 1908, 192). Confr. R., 233, 240, 751, 756. 5 Confr. C„ 320, 346, 349, 350, 352, 358, 410 ; C. Comm., 503.