] 02 PARTE SECONDA. gato, per un periodo di tempo non minore di anni dieci dal giorno in cui ottennero la patente di grado, su piroscafi, come addetti al servizio della macchina ; ai macchinisti in 2° patentati in applicazione del-l’art. 64 del Codice per la marina mercantile, purché contino dieci anni di navigazione in servizio della macchina, ivi compresa quella esercitata a bordo di regie navi col grado di macchinista di 2a e 3a classe.1 208. La proposta al Ministero, per la concessione delle patenti di macchinista in Io e in 2°, deve essere fatta dalla capitaneria di porto, nel cui compartimento è inscritto il richiedente. Egli dovrà quindi presentare analoga domanda corredata dei seguenti documenti : a) estratto della matricola della gente di mare di Ia categoria, per provare le condizioni di cui alle lettere a e b del precedente articolo, ed alla lettera d dello stesso articolo, in riguardo alla navigazione ; b) certificato penale, datato da tre mesi al più, per provare la condizione di cui alla lettera c del suddetto articolo ; c) certificato per accertare la condizione stabilita alla lettera d del su citato articolo in riguardo al lavoro ; d) certificato dell’esito dell’esame prestato ; e) estratto della matricola militare, nel caso che il richiedente avesse fatto parte del corpo reale equipaggi ; /) quitanza del pagamento della tassa per la concessione della patente. 209. Gli uffiziali macchinisti ed i primi macchinisti, ai quali compete, a termini dell’art. 64 del Codice per la marina mercantile, cessando dal servizio della regia marina, la patente di macchinista in 1° dovranno, per ottenerla, far pervenire al Ministero, per mezzo della competente capitaneria di porto, i seguenti documenti : a) estratto della matricola militare, da cui consti del grado avuto nella marina militare ; b) estratto matricolare che provi la inscrizione fra la gente di mare di la categoria ; c) certificato penale di cui alla lettera c dell’articolo 207, quando dalla cessazione del servizio alla domanda della patente siano trascorsi più di tre mesi ; 1 Modificato dal R. D. 17 ottobre 1889, n. 6497.