REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 197 milizia delle eredità accettate col beneficio dell’inventario, ed apertesi nello Stato, deve farsi entro un anno dal giorno dell’aperta successione ; d) per le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati, i quali muoiano in tempo di guerra, i termini della denuncia sono duplicati. La denuncia del trapasso di proprietà dei bastimenti a favore delle società od altri corpi morali dev’essere fatta dai rispettivi rappresentanti od amministratori nei termini sovra enunciati. 364. I termini contemplati nei due precedenti articoli non si applicano agli atti, sentenze e testamenti fatti all’estero. 365. Gli eredi testati od intestati, per provare che hanno diritto ad ottenere il trasferimento della proprietà di un bastimento, dovranno presentare al competente uffizio di porto r seguenti documenti : In caso di successione testamentaria : Io atto di morte; 2° atto di ultima volontà ; 3° atto giudiziale di notorietà con cui si dichiari : a) che il testamento, che si presenta sia l’ultimo ; b) che oltre gli eredi chiamati nel testamento non vi siano altri eredi necessari, cui la legge riservi una quota ereditaria. In caso di successione intestata : 1° atto di morte ; 2° atto giudiziale di notorietà col quale si dichiari la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e si indichi quali siano le persone chiamate alla successione intestata. 366. In luogo della copia autentica del testamento potrà essere presentato agli uffizi di porto un certificato del notaio col quale si affermi l’esistenza del testamento stesso, e sijiportino per intiero le disposizioni ivi contenute in riguardo al bastimento, del quale si chiede la trascrizione del trasferimento di proprietà. 367. Quando la domanda per trasferimento della proprietà di un bastimento vien fatta dal rappresentante di minorenni, interdetti od assenti, le capitanerie di porto esigeranno la prova della qualità giuridica a rappresentarli, nonché la prova dell’accettazione della eredità col beneficio dell’inventario. 36S. Nei casi dubbi gli uffizi di porto si rivolgeranno alla avvocatura erariale e, dove ne sia il caso, anche al Ministero della marina, per le occorrenti norme o risoluzioni.