42 PARTE 128. Le persone dell’equipaggio sono sempre obbligate a lavorare pel ricupero della nave, degli attrezzi e del carico.1 129. Nei casi in cui al ricupero procede d’ufficio la autorità marittima, se le occorre d’urgenza un’anticipazione di danaro, questo sarà fornito nel modo cbe prescriverà il regolamento.2 130. L’ufficiale di porto che dirige il salvamento ha facoltà di mettere in vendita le merci e gli oggetti che non si potessero conservare, o la custodia dei quali importasse una spesa grave. Egli potrà pure ordinare in tutto odin parte la vendita degli altri oggetti salvati, quando questo espediente fosse necessario per rimborsare il denaro anticipato secondo il precedente articolo PRIMA. per soddisfare le spese di ricupero, per provvedere agli alimenti ed al rimpatria-mento dell’equipaggio, e per pagare le spese di trasferta degli impiegati di porto.3 131. Compiute le operazioni di ricupero, il capitano di porto diffiderà, per mezzo di avvisi al pubblico, gl’interessati a giustificare le loro ragioni alla consegna degli oggetti ricuperati. Trascorso un anno dalla pubblicazione degli avvisi, senza che siano comparsi gli aventi diritto agli oggetti salvati, il capitano di porto ne farà eseguire la vendita, e consegnare il prezzo al fondo dei depositi della gente di mare, per conto di chi spetta.4 132. Decorsi cinque anni dalla pubblicazione degli avvisi, senza che alcuno ab- tano dalla nave verso il privato che si assume il disincaglio o il salvataggio della medesima (A. Trani, 23 marzo 1898 —Di?’. Mariti., 1899, 21). Non può annullarsi per violenza nel consenso il contratto del capitano di im bastimento pericolante con chi ne assunse il salvataggio, se conchiuso in terra ferma, e dopo cessata l’imminenza del pericolo (T. Palermo, 12 dicembre 1910 -Foro sic., 1910, 709). La nullità di cui al presente art. 127 trova applicazione nel solo caso in cui la convenzione di assistenza o di salvataggio sia intervenuta nel momento del sinistro e non durante i suoi effetti : così deve dirsi pienamente valida la convenzione di salvataggio stipulata con il capitano di una nave incagliata in vicinanza di un porto, alla dimane del sinistro ed alla presenza dell’autorità marittima locale (T. Palermo, 2 dicembre 1910 - Riv. dir. comm., 1911, 446). Confi’. C., 196 ; C. C., 1108. 1 Confr. C., 455 ; R.. 676 ; C. Coinm., 536. 2 Confr. C., 155; R., 671. 3 Confr. R., 678, 680. 4 Confr. C., 151; R., 688, 689, 690. Al posto di «fondo dei depositi » deve leggersi « cassa dei depositi ».