REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. Titolo I. Circoscrizione marittima. -Personale, attribuzioni amministrative e giudiziarie degli Uffizi diporto. Capo I. Giurisdizione, doveri ed attribuzioni generali del personale degli Uffizi di porto.1 Art. 1. I compartimenti ed i circondari marittimi hanno per limiti i confini dei comuni estremi in essi compresi. 2. Gli uffizi di porto e le delegazioni di porto esercitano le loro attribuzioni entro i confini del comune in cui risiedono, ed anche nei comuni viciniori, se vi manchi il rappresentante dell’ amministrazione marit -tima. 3. La tabella n. 1, annessa al presente regolamento, determina i luoghi nei quali sono stabiliti uffizi di porto locali e delegazioni dì porto. Questa tabella potrà es-sero modificata con decreto reale. 4. La competenza in materia di sanità marittima di tutti gli uffizi di porto è determinata dalla tabella n. 2, annessa al presente. Questa tabella potrà essere modificata con disposizione del Ministero della marina, concertata con quello dell’interno. 5. I capi di compartimento dipendono direttamente ed esclusivamente dal Mi- 1 Gli articoli 4-8 vanno in gran parte modificati dal R. D. 29 settembre 1895, n. 636, che approva il Regolamento per la .sanità marittima, e da posteriori disposizioni relative all’Amministrazione della marina mercantile, riportate nella parte terza del volume. Vedi nota all’art. 1 del Cod. mar. mere.