MOt>. E AGGIUNTE: ART. 934-908 R. 495 nel registro relativo. Egli però dovrà prestare un servizio di prove per un anno, tre mesi del quale sotto vigilanza di un pilota. Se abbia dato soddisfacenti risultati durante la prova accertata debitamente dal capitano di porto, coll’intervento del capo pilota, egli otterrà la nomina definitiva di pilota ; in caso diverso saTà licenziato. 7. In ogni corpo di piloti il capo del compartimento sceglie un capo ed uno o più sotto capi, secondo il bisogno, fra gli stessi piloti, riconosciuti più capaci nel loro esercizio e di migliore condotta. La scelta del capo o dei sotto capi piloti, se fatta da un uffizio dipendente, deve essere, sottoposta all’approvazione del capitano di porto, capo del compartimento. 8. Il capo pilota è particolarmente incaricato di mantenere l’ordine e la disciplina nel corpo, e di sorvegliare l’esatta esecuzione del servizio di pilotaggio, riferendo all’autorità marittima locale ogni inconveniente od abuso da lui riconosciuto. 9.1 piloti devono avere stabile dimora nel luogo in cui ha sede il corpo al quale appartengono, e non possono assentarsene senza il permesso in iscritto dell’autorità marittima da cui dipendono. Essi devono inoltre avere un uffizio proprio in cui un pilota sia così sempre reperibile. 10. L’autorità marittima stabilisce il turno di servizio dei piloti ed, in casi speciali, è anche in facoltà di cambiare il turno stesso per delegare all’ adempimento di qualche particolare missione quello o quelli fra i piloti che credesse più adatti allo scopo. 11. Nell’ordinamento speciale di ciascun corpo di piloti, saranno determinati, numero, qualità e dimensioni delle barche di cui esso deve essere fornito. Nei corpi di piloti, composti di molti individui, ciascuna delle barche deve essere comandata a turno da un pilota, salvo all’autorità marittima di scegliere a questo posto quello o quelli fra i piloti, più adatti, sentito il capo-pilota. Il pilota, che comanda la barca, assume il titolo di padrone di barca, e l’equipaggio dipende da lui. 12. T piloti, nell’esercizio delle loro funzioni, sono direttamente subordinati ai capitani ed agli uffiziali di porto. Essi devono, in ogni occorrenza a terra ed a bordo, ubbidienza e rispetto ai capi piloti, ed a bordo devono ubbidienza ai piloti, padroni di barca. 1 piloti devono