REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 203 l’art. 415 del Codice per la marina mercantile, per tardiva presentazione degli atti dichiarativi o traslativi della proprietà dei bastimenti. In tal caso l’uffizio di porto farà protocollare la domanda ed indi la conserverà unitamente ai documenti esibiti nel volume degli atti tenuti in sospeso peT eseguirne la trascrizione appena ricevuti i relativi atti di nazionalità. Ove siano presentate più domande per la formalità della trascrizione di vendite di tutto o parte di un bastimento, le stesse saranno trascritte per ordine di data della consegna risultante dal protocollo appena si sarà avuto l’atto (li nazionalità. 392. Seia trascrizione degli atti di cui negli articoli precedenti avesse per effetto la dismissione della bandiera, l’uffizio di porto provvede come all’art. 48 del Codice per la marina mercantile. Le spese occorrenti per gli atti accennati in detto articolo saranno a carico di colui che richiede il certificato di dismissione della bandiera. 393. Se gli acquirenti ne facessero espressa domanda gli uffizi di porto eseguiranno la trascrizione degli atti di compra-vendita dei bastimenti naufragati nel frattempo che gli atti medesimi rimasero depositati in conformità del disposto dall’art. 391 del presente regolamento. Tali trascrizioni potranno eseguirsi anche quando non sia presentato l’atto di nazionalità, dove consti che lo stesso andò perduto o distrutto nel sinistro toccato al bastimento. 394. Per la costituzione di pegno di tutto o parte del bastimento, se l’atto di pegno è fatto nel regno, chi ne chiede la trascrizione deve uniformarsi alle disposizioni degli articoli 380, 381 e 382 del presente regolamento. 395. Se l’atto di pegno ò fatto all’estero, chi ne chiede la trascrizione deve presentare alla cancelleria consolare del luogo dove si trova il bastimento due copie dell’atto stesso. La trascrizione si farà nel modo prescritto sul registro all’uopo stabilito. 396. Nel caso contemplato dal precedente art. 394 l’annotazione di trascrizione dell’atto di pegno, tanto a tergo dell’atto di nazionalità, quanto sulla matricola dei bastimenti, sarà fatta come segue: N..........Pegno. Li ...................... fu trasnitto nella Capitaneria di porto del compartimento marit-