REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 335 nel modo prescritto dall’articolo 1034 del presente regolamento. 1032. Qualora la querela, la denunzia, i rapporti od i verbali non somministrino elementi sufficienti per la prova dell’ ingenere del reato o della colpabilità dell’ imputato, il capitano o l’uffiziale di porto, prima di rilasciare la citazione, potrà procedere alla visita dei luoghi, ordinare perizie per la stima dei danni, sentire sommariamente testimoni e fare tutti gli atti che richiedessero celerità o che gli sembrassero necessari, affinchè le prove possano essere tutte raccolte o meglio accertate. In quanto al modo di raccogliere ed accertare le dette prove, si osserveranno le norme stabilite dalla parte 3a di questo titolo, in quanto vi siano applicabili, La stessa facoltà compete al capitano od uffiziale di porto anche dopo la citazione e prima dell’ udienza, come è prescritto pei pretori dall’art. 336 del Codice di procedura penale. Se per raggiungere l’intento della prova, avesse bisogno di procedere all’ interrogatorio dell’ imputato, che non fosse stato arrestato, potrà ordinarne la comparizione per mezzo di apposito mandato, che sarà rilasciato ed eseguito nelle forme prescritte dal libro I, titolo II, sezione 6a, del Codice di procedura penale anzidetto, come è prescritto nell’art. 1016 del presente regolamento. 1033. Se il capitano o l’uf-! fiziale di porto riconosce che j il fatto per cui procede non costituisce reato, o che dalle investigazioni assunte nòn risultano sufficienti indizi ; di reità contro l’imputato, o : che l’azione penale è pre-i scritta od altrimenti estinta, lo enuncierà espressamente nella ordinanza con la quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento. La detta ordinanza non potrà più aver luogo se la citazione dell’imputato sia stata rilasciata, anche quando dalle informazioni assunte dopo la stessa risultasse non potersi far luogo a pro-ì cedimento. In questo caso la dichiarazione relativa sarà fatta all’ udienza per mezzo di | sentenza. Contro l’ordinanza del capitano o dell’ uffiziale di porto compete alla parte civile ed al pubblico ministero ! presso il tribunale il rimedio dell’opposizione, di cui è cenno nella sezione XI, ti--i tolo II, libro 1°, del Codice di procedura penale. A tale effetto il cancel-! liere dell’ uffizio di porto do-; vrà dare immediatemente notizia al procuratore del Re i del circondario delle ordi-