so PARTE PRIMA. portano procedimento penale. Se poi la innovazione stessa non è ancora compiuta, procede parimenti a tale atto, e si oppone inoltre alla continuazione dei lavori, ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato, e procede di ufficio, ed a spese del contravventore medesimo, in caso d’inesecuzione dell’ordine, ogni qual volta gli interessi marittimi esigono l’urgenza di siffatto provvedimento.1 160. È vietato di scavare ed estrarre arene, pietre, ghiaie e praticare qualunque altra escavatone lungo il lido e le spiagge del mare o nel recinto dei porti, fuori dei siti a ciò specialmente destinati, senza una speciale licenza dell’ autorità marittima.2 161. I luoghi special-mente destinati alla libera estrazione delle arene e ghiaie saranno indicati in particolari tabelle da pubblicarsi in ciascun comune del compartimento marittimo. Negli altri siti non indicati nelle tabelle l’estrazione si intenderà vietata per chi non è munito di speciale licenza dell’autorità marittima. Le tabelle saranno formate dall’ufficio di porto col concorso degli ingegneri incaricati del servizio dei porti e spiagge, presentate alle osservazioni della giunta municipale del luogo, ed approvate dal Ministero della marina. Quando si trattasse di località soggette a servitù militare, o situate a distanza minore di sessantacinque metri da opere stradali, si sentiranno pure le amministrazioni interessate. 162. Il permesso d’estrazione dai siti che non siano a tale uso destinati, comè nel precedente articolo, dovrà richiedersi al capitano del porto, e se l’estrazione a farsi sia in distanza minore di sessantacinque metri da opere di proprietà comunale o privata, dovrà concorrervi il consenso dell’autorità municipale, sentiti gli interessati. 1 Confr. C.. 205, 400 ; R., 808. Se arbitrarie innovazioni avvengono nelle spiaggie, l’autorità marittima, pei* il presente art. 159, può chiedere che siano restituite le cose in pristino ; ciò tuttavia non esclude che la legittimiti! del provvedimento possa essere impugnata nanti l’autorità giudiziaria : l’autorità giudiziaria è competente a conoscere della domanda di danni che il privato ha subito per la distruzione di sue costruzioni in riva al mare, ordinata dall’autorità marittima (A. Catania, 20 dicembre 1912 - Dir. Mariti., 1912, 341). 2 Confr. C., 420, 434.