CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 55 altri oggetti sui moli, sulle calate e sugli scali, ed altri luoghi nei porti e nelle darsene senza il permesso dell’autorità marittima ed il pagamento dei relativi diritti. Non ostante tale licenza ed il pagamento dei diritti anzidetti, l’ufficio di porto, scorso il tempo della licenza, ed anche prima ove il bisogno lo richieda, potrà ordinare la rimozione o la traslocazione degli oggetti come sopra depositati, ed in caso d’ineseguimento vi procederà d’ufficio a spese dei proprietari.1 179. Lungo le sponde dei canali o rivi ohe sboccano in un porto, dovranno i proprietari fronteggianti costruire i muri di sponda occorrenti a sostegno delle terre. Per la costruzione di questi muri si osserveranno le norme prescritte dal regolamento. Parimenti nessuna apertura di cave di pietra od altro lavoro di considerevoli escavazioni potrà farsi senza il consenso dell’autorità marittima.2 180. È vietata la pesca nei porti, nelle darsene, nei canali e fossi senza il per- messo dell’autorità marittima. È pure vietato nei detti luoghi di sparare armi da fuoco, e di accendere sostanze esplosive a bordo e a terra, senza un particolare permesso dell’autorità marittima.3 Capo III. Della polizia giudiziaria dei porti e delle rade. 181. Le incumbenze di polizia giudiziaria pei reati comuni nei porti in cui esiste un ufficio di sicurezza pubblica saranno da questo esercitate. Nei luoghi in cui non esiste tale ufficio, quello di porto darà i provvedimenti d’urgenza, e ne farà quindi immediata denuncia all’autorità giudiziaria.1 182. Nel caso di disordini sopra navi estere ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade o nei canali, l’ufficio di pubblica sicurezza o di porto, appena ne avrà notizia, interverrà per impedire ulteriori disordini, avvertendone immediatamente l’agente consolare della nazione. 1 Contr. C., 422, 434 ; R., 860. 2 Gonfr. C., 421, 434; R„ 876 e scg. 3 Confr. R., 866. 1 Confi-. R., 996.