184 PARTE SECONDA. giù dove non siedono le commissioni marittime ordinarie. 297. Gli aspiranti all’esame di perito stazzatore dovranno, per esservi ammessi, produrre alla competente capitaneria : a) domanda ; b) patente di grado, o l’estratto dai registri della gente di mare, per provare la qualità di ingegnere navale o di costruttore navale ; <;) quitanza del pagamento del diritto di ammissione all’esame. Dove l’aspirante all’esame sia un capitano marittimo, oltre i documenti di cui alle tre lettere precedenti, dovrà produrre l’autorizzazione ministeriale di ammetterlo all’esame. Dove l’aspirante all’esame sia un individuo estraneo alla gente di mare, dovrà produrre i documenti qui appresso descritti : a) domanda ; b) fede di nascita debitamente legalizzata, dalla quale risulti che è maggiore di età ; c) certificato del casellario giudiziario comprovante di non essere mai stato condannato a pena criminale per qualunque reato, e neppure a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favo- rita vendita di cose furtivo, o per reato contro la fede pubblica, od avere ottenuto la riabilitazione-in tale certificato dovranno essere fatte le dichiarazioni prescritte dal presente regolamento in quanto concerne il certificato analogo che deve prodursi dagli aspiranti alle patenti di ingegnere navale, di costruttore navale e di capitano, ecc. ; d) il documento da cui risulti che il Ministero autorizzò l’ammissione all’esame ; e) quitanza del pagamento del diritto di ammissione all’esame. 298. I certificati di abilitazione all’ufficio di perito stazzatore si emettono, sulla proposta della competente capitaneria di porto, dal Ministero della marina, secondo il modello all’uopo stabilito. 299. La capitaneria che propone al Ministero della marina la emissione di un certificato di abilitazione all’ufficio di perito stazzatore deve rassegnargli : a) estratto autentico del processo verbale della commissione esaminatrice comprovante la dichiarata idoneità del candidato ; b) patente di grado, o l'estratto dalla matricola o dai registri della gente di mare, secondo che il can-