REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 227 scun’altra persona lire 2 al giorno. b) Se si tratti di persone appartenenti alla gente di mare imputate o detenute, ma non soggette a speciale sorveglianza, il nolo e le spese di mantenimento saranno regolate come alla precedente lettera a : se però al trasporto fosse congiunto l’obbligo della custodia di dette persone, sarà stabilita dall’uf-fiziale consolare una speciale indennità secondo le | particolarità del caso. c) Se si tratti di persone estranee alla gente di maro, qualunque sia il bastimento su cui debbano prendere passaggio, il prezzo complessivo di nolo e mantenimento sarà stabilito dal-l’uffiziale consolare, ritenuto che il trasporto è obbligatorio, ed avuto riguardo allo stato físico della persona e alla probabile durata del viaggio. 482. La richiesta di trasporto sarà fatta dagli uffi-ziali consolari in iscritto, indicando il nome, cognome, età, patria e professione della persona, la provenienza e il motivo del rimpatrio, e se trattisi di imputati, le carte e corpi di reato relativi, che saranno possibilmente consegnati al capitano o padrone, in pacco chiuso e sigillato col bollo dell’uffizio consolare. Si farà inoltre constare del prezzo stabilito pel trasporto e mantenimento, delle somme che fossero state anticipatamente pagate, non che delle altre speciali condizioni e degli obblighi particolari imposti al capitano o padrone. Seziono III. Discipline speciali relative al mantenimento, vestiario e rimpatrio di naufraghi trovantisì in paese estero. 483. In caso di naufragio di un bastimento nazionale all’estero, e del successivo abbandono di esso in conformità dell’art. 56 del Codice per la marina mercantile, i regi uffiziali consolari provvederanno alle persone ohe ne formavano l’equipaggio, attenendosi alle seguenti norme, salvo la osservanza di quanto è prescritto nella sezione V, capo XXI, di questo titolo : a) essendovi in porto bastimenti nazionali a vola o a vapore, procureranno d’imbarcarvi i naufraghi in qualità di componenti l’equipaggio, ovvero in soprannumero, con o senza salario, se i bastimenti fossero diretti verso lo Stato ed il loro equipaggio fosse completo.