412 PARTE TERZA. vedersi d’altro giornale regolare su cui lo stesso capitano trascriverà integralmente quanto avrà scritto nel detto giornale provvisorio. La trascrizione è certificata conforme dal capo del-' l’ufficio di porto. Se poi la dichiarazione è ricevuta da un ufficiale consolare all’estero, egli si regola nel modo sopradetto, qualora il suo ufficio sia fornito di giornali in bianco. In caso diverso, l’ufficiale consolare enumera, firma e bolla col sigillo d’ufficio al sommo di ogni pagina il giornale provvisorio, ingiungendo al capitano di provvedersi di un giornale regolare al primo porto di approdo nello Stato, od anche prima in un porto estero, qualora ciò sia possibile di eseguire. 16. Il «visto» prescritto dall’àrt. 115 del Codice per la marina mercantile dev’essere apposto dalle autorità marittime e consolari, ad ogni arrivo di bastimenti, sul giornale generale di contabilità, su quello di navigazione e sul giornale di boccaporto o manuale di bordo. 17. Qualora nel compiere le formalità prescritte dall’art. 115 del Codice suddetto le autorità marittime o consolari avvertissero che in una parte qualunque del giornale nautico siano state fatte false dichiarazioni, sostituzioni di fogli, ovvero abrasioni, o altre sostanziali alterazioni, lo sequestreranno, compilando analogo processo verbale, che unitamente al giornale sequestrato sarà trasmesso alla procura del Re competente, secondo le norme prescritte dal Regolamento per l’esecuzione del Codice della marina mercantile. 18. Entro tre mesi dall’attuazione del presente Regolamento, tutte le navi soggette alle disposizioni del medesimo dovranno provvedersi del giornale nautico secondo il modello stabilito. Per quelle che si trovassero in navigazione, que-st’obbligo decorrerà dal giorno del loro ritorno in un porto dello Stato. Visto, d’ordiuc di S. M. : II Ministro della Marina B. Brin.