86 PAKTE PRIMA. 342. Gli oggetti contemplati nei numeri 5, 6 e 7 non indurranno presunzioni di tratta, se non quando la visita o sequestro delle navi succeda : 1° Lungo le coste occidentali dell’Africa,dal Capo Verde fino al decimo grado al mezzogiorno dell’equatore, ed al trentesimo grado di longitudine occidentale, a partire dal meridiano di Parigi ; 2° Quando la nave sia visitata, od almeno scoperta ed inseguita, entro una zona di sessanta miglia marine intorno alle isole di Madagascar, di Cuba o di Portoricco, od alla stessa distanza dalle coste del Brasile. 343. Quando un fatto di tratta abbia avuto luogo o siavi stato tentativo per commetterlo, si presumerà che abbiano avuto l’intendimento di favorire l’opera delittuosa, e soggiaceranno alla pena dei complici del reato o del tentativo : 1° Coloro che avessero vénduto una nave che si trovasse in alcune delle condizioni previste ai numeri 1 2 e 3 dell’art. 341, senza che risulti che fosse allora destinata al trasporto di emigranti ; 2° Coloro che, senza licenza dell’autorità marittima o dell’ufficiale consolare del luogo dipartenza, avessero venduta una nave nazionale a persona estera sulla costa occidentale di Africa, fra il Capo Verde e il decimo grado di longitudine meridionale, e sulle coste del canale di Mon-zambico o delle isole di Madagascar. 344. In tutti i casi in cui si farà luogo a condanna per reato o tentativo di tratta, la nave sarà confiscata e venduta. Non essendosi potuto eseguire la cattura della nave, i colpevoli saranno condannati solidariamente al pagamento di una somma corrispondente al valore presuntivo della medesima. In caso di confisca, il prodotto sarà devoluto all’erario dello Stato, salvo quanto fosse stabilito dalle convenzioni internazionali verso gli equipaggi di navi estere che avessero operato la cattura. Qualora però sulla nave sequestrata si trovassero schiavi, la metà del valore della nave potrà essere ripartita fra i medesimi, avuto riguardo al loro numero. 345. Gli individui dello equipaggio che loro malgrado si fosser trovati a servire una nave dedita alla tratta saranno esenti da ogni pena se, prima che abbiano avute notizie dello incominciato procedimento, e non mai