CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 101 tali reati contro i pubblici funzionari. Questa disposizione si applica agli oltraggi ed alle violenze contro i comandanti ed ufficiali, in servizio dei legni da guerra dello Stato, che si trovino in alto mare o di stazione all’estero nei luoghi ove non risiedono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.1 426. Le disposizioni dei due precedenti articoli saranno anche applicabili alle insubordinazioni, alle violenze ed agli oltraggi commessi dai nazionali verso l’ufficiale consolare d’una Potenza estera che fosse incaricato delle funzioni di console nazionale, o sotto la cui protezione si fosse posta la nave per non trovarsi nel luogo alcun ufficiale consolare nazionale. 427. Sarà in facoltà dei capi degli uffici di porto, e degli uffici consolari all’estero, di adoperare la forza per costringere le persone degli equipaggi ad uniformarsi agli obblighi loro, in quanto concerne gl’imbarchi e gli sbarchi. 428. Gli ufficiali ed impiegati pubblici, i .quali avessero commesso o preso parte ad uno dei reati con- templati in questo Codice, che essi fossero tenuti di prevenire o di reprimere, od il quale fosse relativo ad un atto dipendente dall’esercizio delle loro funzioni, saranno puniti colla pena stabilita pei reati medesimi, aumentata di uno 0 due gradi. 429. Nelle disposizioni del presente titolo, sotto la denominazione di equipaggio, s’intendono le persone imbarcate per qualunque causa, eccettuati i pas-seggieri. 430. Le pene sancite dal presente Codice contro i capitani e padroni si applicano anche a quelli che ne fanno le veci. Potranno però, secondo i casi, essere diminuite di un grado. 431. Nelle sanzioni del presente titolo, come nelle disposizioni alle quali le medesime sono relative, ed in tutte quelle del titolo secondo, parte prima di questo Codice, sotto il nome di padroni si comprendono anehe i marinai autorizzati a condurre battelli al piccolo traffico della costa, ed 1 padroni da pesca illimitata od all’estero, salvo il caso in cui dalla legge sia diversamente disposto. 1 L’oltraggio con minacce ad un vice-console è reato marittimo previsto e punito dall’art. 425 C. M. M., di fronte al quale, per procedere, non occorre nè il ritorno del cittadino nel Regno, nè la richiesta del Governo estero, nè la querela della parte lesa (C. limiti, 17 luglio 1899 - Dir. Mariti., 1899, 404). Cfr. R., 991, 992.