382 PARTE TERZA. b) nel secondo (turno a scelta) si iscrivono solo i candidati dichiarati meritevoli di avanzamento a scelta secondo l’ordine della graduatoria determinata dalla Commissione. Le promozioni si fanno secondo l’ordine di iscrizione ed attingendo alternativamente ai due turni, giusta le proporzioni assegnate dal precedente art. 2 ai due criteri di anzianità e scelta. 5. I posti che si renderanno vacanti fra i capitani di porto di 3a classe all’atto della prima applicazione delle disposizioni sui limiti di età, saranno conferiti ai tenenti di porto di 1n classe esclusivamente a scelta. Dopo che sarà provveduto alla sistemazione del ruolo degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto nel modo determinato dal capo verso dell’art. 4 del decreto Luogotenenziale n. 161, del 3 febbraio 1918, e non oltre il 30 giugno 1918, verranno formati quadri suppletivi di avanzamento per le vacanze prevedibili sino al 31 marzo 1919. Gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, che saranno eliminati dal servizio attivo per applicazione dei limiti di età, in forza del Io comma dell'art. 2 e del capoverso dell’art. 4 del decreto Luogotenenziale n. 161, del 3 febbraio 1918, saranno considerati quali richiamati in servizio per il tempo che trascorrerà dall’entrata in vigore del citato decreto al giorno in cui la loro posizione sarà definitivamente stabilita agli effetti e secondo le norme dello stesso provvedimento e delle leggi sulla posizione ausiliaria, sulle pensioni militari e sullo stato degli ufficiali. , 6. Gli allievi dell’Accademia navale che, avendo superato gli esami finali dell'ultimo corso, non siano dichiarati idonei a guardiamarina o a sottotenente macchinista per deficienza di attitudine professionale o della speciale idoneità fisica richiesta per il Corpo dello Stato Maggiore generale, possono conseguire la nomina ad aspirante di porto, entro il limite dei posti disponibili. In casi speciali, e per considerazioni che si rimettono all’apprezzamento del Ministro della Marina, può anche essere nominato aspirante di porto l’allievo dell’Accademia navale che abbia superato il penultimo anno di corso, purché sia provvisto della licenza di Istituto tecnico o nautico o di Liceo, o che, avendo frequentato il penultimo anno di corso, abbia conseguita la nomina a guardiamarina di complemento.