334 PASTE SECONDA. di procedura penale. Il conflitto può essere denunziato dal ministero pubblico, dal-l’imputato e dalla parte civile. Agli effetti della precedente disposizione, il confitto tra capitani o tra capitani ed uffiziali di porto, presso i quali non funziona il pubblico ministero, sarà denunziato dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione esercitano le funzioni. Sul resto dovranno osservarsi le disposizioni del titolo IV, libro 111, dol Codice di procedura penale, in quanto vi siano applicabili. 1030. Nel caso di flagrante reato, la forma di procedimento da adottarsi per la spedizione delle cause di competenza dei capitani e degli uffiziali di porto, sarà quella della citazione diretta prevista dall’art. 46 del Codice di procedura penale. A tale effetto il capitano o l’uffiziale di porto, dopo aver proceduto agli atti di cui in detto articolo, farà citare anche verbalmente dall’ usciere dell’ uffizio di porto, per l’ora che sarà dal medesimo stabilita, l’imputato, le persone civilmente responsabili e la parte danneggiata od offesa, ove ne sia il caso, non che i testimoni che crederà necessari. Se non compariscono l’imputato e le persone civil- mente responsabili saranno giudicate in contumacia e i testimoni saranno oggetti alle sanzioni penali contenute nel libro II, capo III, §2°, del Codice di procedura penale. Se l’imputato o le persone ci vilmente responsabili lo chiedano, il capitano o l’uf-fiziale di porto accorderà loro un termine di tre giorni per proporre la loro difesa. Gli arrestati in flagranza per contravvenzione od infrazione marittima debbono essere posti subito in libertà dall’autorità di porto a cui furono presentati a norma delle disposizioni sulla polizia giudiziaria, contenute nella prima parte di questo t titolo, dopo che saranno sta-, ti interrogati. 1031. Fuori dei casi di fla-. grante reato, la procedura j da osservarsi dai capitani e dagli uffiziali di porto nelle cause di loro competenza, sarà la seguente. Appena ricevuta la denunzia, la querela od il rapporto concernente il reato, od avuto altrimenti notizia dello stesso, ove non sia necessaria alcuna istruttoria preliminare ai sensi dell’articolo -J 48 del Codice per la marina mercantile, il capitano o 1’ uffiziale di porto fissa l’udienza a piè del verbale che inizia gli atti, od I in foglio separato, e rilascia | citazione contro l’imputato