286 PARTE SECONDA. consegna le stesse formalità prescritte per la consegna. Venendo il concessionario esonerato in tutto od in parto dall’obbligo di ridurre le cose nel primiero stato, le opere erette rimarranno di assoluta proprietà erariale, senza far diritto al concessionario a compenso od indennità di sorta. 804. Il concessionario dovrà guarentire, mediante cauzione, la esatta osservanza delle assunte obbligazioni. La cauzione consisterà nel pagamento d’una o di due annualità del cànone stabilito da compensarsi nell’ultimo anno o negli ultimi due anni della durata della concessione. 805. L’atto di concessione non avrà alcun effetto nei rapporti dell’ amministrazione fino a che non sia stato approvato nelle forme dovute. 806. Oltre le spese indicate nelFart. 766 sono a carico del concessionario quelle relative al contratto, alle copie del medesimo, alla tassa di registro, non che ogni altra resa necessaria da ispezioni locali e della consegna e riconsegna del suolo. 807. Il concessionario sarà obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall’amministrazione. 808. Tanto le innovazioni nelle opere descritte nel contratto di concessione, non debitamente autorizzate, quanto la continuazione nell’ occupazione de) suolo dopo spirato il termine di concessione, o dopo la risoluzione del contratto, avvenuta per qualsiasi motivo, compreso quello di decadenza, saranno considerate come contravvenzioni al Codice per la marina mercantile ed il concessionario incorrerà nelle pene comminate dall’art. 400 del Codice stesso. Capo IV. Dell'esecuzione dei contraiti. 809. Avvenuta 1’ approvazione del contratto, il capitano o l’uffiziale di porto, coll’intervento, se necessario, di un uffiziale del genio civile, immette il concessionario nel possesso dell’area concessa, previo adempimento, per parte di questo ultimo, delle condizioni relative alla guarentigia. Della consegna si farà risultare per mezzo di processo verbale in duplice originale, uno ad uso del concessionario, 1’ altro ad uso dell'uffizio di porto. 810. Ogni qualvolta sorga il bisogno di variare la posizione, la forma o la natura delle opere autorizzate, come pure di modificare