78 PARTE PRIMA. Se pel fatto dell’investimento, del naufragio o della perdita della nave sia perita qualche persona, il colpevole incorrerà nella pena di morte. Se ne siano derivate ferite costituenti un crimine, sarà applicata al colpevole la pena dei lavori forzati a vita. Sene siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di vita, la pena sarà del maximum dei lavori forzati a tempo.1 304. Il capitano, padrone od altro incaricato del comando di una nave, il quale ne disporrà a suo vantaggio, sarà punito coi lavori forzati a tempo2 estendibili ad anni quindici. 305. Colla pena della reclusione3 estendibile ai lavori forzati per anni dieci, sarà punito il capitano, padrone od altro incaricato del comando di una nave, il quale con intenzione dolosa farà falsa rotta, o getterà in mare, o distruggerà o farà perdere in qualsiasi modo tutto o parte del carico, ovvero la totalità o parte dei viveri, degli effetti od attrezzi di bordo. 306. Se il getto, la distru- zione o la perdita del carico, dei viveri o di altri oggetti di bordo, di cui al precedente articolo, seguirà per fatto di una o più persone dell’equipaggio, la pena sarà del carcere estendibile secondo le circostanze alla reclusione.1 307. Il capitano, padrone od altro incaricato del comando di una nave, il quale dolosamente formerà o sottoscriverà una polizza di carico falsa o ne altererà una vera, sarà punito colla reclusione non minore di anni cinque estendibile fino a dieci anni di lavori forzati. Qualunque altra persona che abbia commesso uno dei reati contemplati nel presente articolo sarà punita colle stesse pene diminuite di un grado. 308. Il capitano o padrone il quale dolosamente sostituirà ordini falsi a quelli ricevuti da’ suoi committenti, ovvero, all’oggetto di commettere o di coprire una frode a pregiudizio degl’interessati nella nave o nel carico, commetterà o farà commettere qualche alterazione o falsificazione sul suo giornale, scriverà false dichiarazioni sul medesimo, ovvero farà Carcere — detenzione ; lavori forzati a tempo — reclusione da 10 a 20 anni : confr. note precedenti. ? Reclusione da 10 a 20 anni. 3 Reclusione da 3 a 10 anni. 1 Detenzione fino a 5 anni, o reclusione da 3 a 10 anni.