202 PARTE SECONDA. porto del compartimento marittimo eli ................ ratto di vendita di ...... carati del con trodescritto o retrodescritto bastimento (secondo che si tratta deirannotazione da farsi in matricola o a tergo dell’atto di nazionalità) fatta per lire .... ...... che furono integralmente pagate con atto ricevuto in .... dal notaio N. N., li ........... ......dal signor N. N. fu N. a favore del signor N. N. fu N. proprietario residente in ...... (Firma e qualità dell’impiegato). Modulo 3. — Annotazione in matricola di vendita seguita alV estero : N.....Vendita. Li ...................... fu trascritto nella Regia Cancelleria consolare di ............ al N......... del registro all'uopo stabilito Vatto di vendita di ...... carati del controdescritto bastimento fatta per il prezzo di lire ............ che furono integralmente vagate, con atto ricevuto lo stesso dì dalVuffiliale consolare alla detta residenza dal signor N. N. fu N. residente a .................. ........ li ........ 19.. (Firma e qualità dell’impiegato). 388. Per la trascrizione delle sentenze e per quella degli altri atti ohe attribuiscono la proprietà del bastimento, si osserveranno le norme stabilite dai precedenti articoli 380, 381, 382 e 383. 389. Gli atti di vendita stipulati all’estero relativi a bastimenti di nuova costruzione, già coperti di bandiera estera,i quali sieno [ passati in proprietà di per-1 sone aventi le condizioni prescritte dalTart. 40 del Codice per la marina mercantile saranno dai regi uf-fiziali consolari parimenti trascritti nel registro all’uopo stabilito come innanzi è detto. Della eseguita trascrizione i regi uffiziali consolari faranno annotazione sulla copia dell’atto da trasmettersi al Ministero della marina e sul passavanii provvisorio da essi rilasciato ai bastimenti in luogo delle regolari carte di bordo. 390. Nel caso di cui all’articolo precedente ove sieno presentati ai regi uffiziali consolari atti traslativi di proprietà di tutto o parte del bastimenio, essi li trascriveranno nel modo prescritto e ne prenderanno nota sul passavanii provvisorio clxe tiene luogo dell’atto di nazionalità. Si osserveranno le stesse norme per le trascrizioni degli atti di pegno, e cambio marittimo. 391. Effettuandosi vendite totali o parziali di bastimenti che trovinsi in corso di navigazione, ovvero ancorati in porti stranieri, le parti interessate sono in facoltà, previa analoga domanda scritta, di depositare presso il competente uffizio di porto gli atti di alienazione, al solo scopo di evitare la pena portata dal-