58 PABTE PRIMA. rimorchio delle navi, dovrà munirsi di apposita licenza dell’autorità marittima, ed uniformarsi alle prescrizioni dei relativi regolamenti. I capitani e i padroni dei piroscafi rimorchiatori saranno tenuti, alla semplice richiesta dell’ufficio di porto, di prestare aiuto per la salvezza ed il rimorchio delle navi pericolanti. II disposto dell’art. 121 si applica anche al caso di cui nel precedente alinea.1 191. La commissione speciale che sarà incaricata annualmente, nei modi stabiliti dal regolamento, di procedere alla ispezione delle chiatte e degli altri galleggianti di carico e scarico, deciderà inappellabilmente quali sieno da demolirsi, perchè fuori d’uso, e quali da ripararsi. Ove gli ordini della commissione non sieno eseguiti nel termine che sarà da essa prefisso, se era stata ordi- nata la demolizione del galleggiante, l’ufficio di porto la farà eseguire a spese del proprietario ; se erano state ordinate riparazioni, il proprietario incorrerà nelle pene prescritte da questo Codice e dai regolamenti.2 Capo V. Dei piloti pratici locali. 192. In ciascuno dei porti, stretti, o canali ed altri siti di ancoraggio, in cui ne fosse riconosciuta la convenienza, sarà stabilito un corpo di piloti pratici pel servizio delle navi. In ciascun corpo vi potranno essere uno o più capi piloti incaricati della direzione del servizio.3 193. I piloti saranno muniti di una licenza dell’ ufficio di porto, e descritti in apposito registro. Le condizioni per essere ammessi piloti, o capi pi- 1 Confr. C„ 394. 395 ; R„ 873, 927 e seg. 2 Confr. C„ 205, 396, 398 ; B., 922 e seg. 3 II corpo dei piloti non è un’impresa nè di trasporti o di ca-rico e scarico, nè di navigazione marittima ; esso ha funzioni tecniche d’interesse pubblico pel pilotaggio delle navi all’entrata e all’uscita dei porti : i piloti non fanno parte dell’equipaggio di bordo e non hanno diritto aH’assicurazione contro gli infortuni del lavoro (A. Napoli, 2 marzo 1906 -Dir. Mariti., 1906, 208). Il corpo dei piloti costituito in un porto a norma del presente art. 192, non è un ente astratto avente personalità e capacità giuridica; esso non può considerarsi che come un’associazione commerciale, e tutti i suoi componenti debbono rispondere di fronte ai terzi delle obbligazioni contratte in nome dell’associazione da alcuno di essi (A. Milano, 13 dicembre 1913-Dir. Mariti., 1914, 98). Confr. C., 200 ; C. Cornin., 504 ; Reg. approvato con R. D. 7 maggio 1914, n. 447.