RE«OI AMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 169 che abbia preceduto la stazzatura. Se alcuno tentasse di procedere al varo mancando il consenso dei proprietari o l’ordine del tribunale, l’uffiziale od impiegato di porto gli intimerà verbalmente di desistere ; e, qualora egli persistesse nel proposito di varare il bastimento, farà cessare l’operazione invocando, se occorra, la forza pubblica. 234. Nessuno può esercitare nei cantieri navali le industrie di carpentiere e di calafato se non appartiene alla gente di mare, e non è quindi munito del regolare foglio di ricognizione. 235. Se insorgono divergenze fra costruttore ed operai, o fra essi ed i committenti, gli uffiziali di porto intervengono, se richiesti, per comporle in modo amichevole. 236. Gli uffiziali ed impiegati di porto invigilano che non si costruiscano bastimenti da personei, le quali non siano a ciò debitamente autorizzate, e che non avvenga sostituzione nella persona a cui fu affidata la costruzione di un bastimento ; e provvedono alla denunzia delle contravvenzioni all’ autorità giudiziaria. 237. Gli uffiziali ed im- piegati di porto vegliano affinchè i bastimenti siano costruiti secondo le regole dell’arte e non vi siano adoperati cattivi materiali. Venendo loro a constare del contrario, ne informeranno per via gerarchica il Ministero dèlia marina cui compete, agli effetti del-l’art. 78 del Codice per la marina mercantile, d’inviare ispettori governativi a visitare ed esaminare le costruzioni navali. 238. È compito degli uffiziali ed impiegati di porto di mantenere l’ordine e la disciplina fra i costruttori e gli operai addetti ai cantieri navali. In caso di sciopero fra gli operai suddetti, l’uffi-ziale od impiegato di porto, dove non riesca a farlo prontamente cessare in via amichevole, dovrà subito informare la più vicina autorità politica, e darà intanto le opportune disposizioni alla forza pubblica per la tutela dell’ordine. 239. Qualora in un cantiere navale si manifestasse un incendio o fallisse il varamento di un bastimento l’uffiziale od impiegato di porto concorrerà a fare, quei provvedimenti che più giovino a riparare al sinistro o ad attenuarne le conseguenze, ed informerà tosto dell’accaduto l’uffizio