MOD. E AGGIUNTE: ART. 1 E SEG. C., 5 E SEG. R. 375 promozioni di classe nello stesso grado, conservano la posizione di anzianità relativa acquistata per effetto della promozione. Le dichiarazioni di idoneità per le promozioni di classe nello stesso grado, già pronunciate in base alle disposizioni abrogate, avranno, in rapporto ai successivi scrutini e nei riguardi della esclusione definitiva dall’avanzamento, gli stessi effetti delle dichiarazioni di inidoneità in promozione di grado. In deroga a quanto è stabilito dall’art. 2 del decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 640, sono estese agli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 27 marzo 1904, n. 114. Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si potranno effettuare avanzamenti indipendentemente dai periodi minimi di permanenza nel grado. 5. Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, in. relazione al grado ed all’anzianità rispettiva avranno diritto agli stipendi stabiliti dal decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, ed agli emolumenti ed indennità spettanti ad ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo, esclusa l’indennità professionale. Essi conservano le indennità di carica, di alloggio e di residenza, di cui attualmente fruiscono. Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto destinati nei territori occupati e nelle colonie continueranno ad essere collocati fuori ruolo, conformemente alle disposizioni vigenti. <>. Con decreti Reali su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro della marina, sarà provveduto : а) al riordinamento organico del personale d’ordine delle capitanerie di porto secondo le effettive esigenze dei servizi portuali ; б) a costituire un personale di sott’ufficiali di porto e ad organizzarlo analogamente a quanto è stabilito per gli altri corpi armati dello Stato : il reclutamento di questi sott’ufficiali sarà fatto transitoriamente tra gli attuali sott’ufficiali e marinai di porto finché ve ne saranno in servizio, e per l’avvenire esclusivamente fra sott’ufficiali e sotto capi anziani della