REGOLAMENTO PER LA servizio stesso, non sia incorso in alcuno dei reati speciali contemplati alla lettera 6 dell’art. 62 del Codice per la marina mercantile. 141. La navigazione fatta con bastimenti di bandiera estera* da valere per gli effetti di cui nel-l’art. 62 del Codice per la marina mercantile, si prova coi certificati e nei modi stabiliti nell’art. 120. 142. Non sarà valutata, per gli effetti di cui nel-l’art. 62 del Codice suddetto, la navigazione eseguita in contravvenzione al disposto dell’art. 59 del- lo stesso Codice. 143. Gli aspiranti allo esame per ottenere la qualità di perito stazzatore dovranno produrre i documenti indicati nell’ articolo 297. 144. (Abrogato per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3782). Sezione III. Apertura degli esami. 145. Un mese prima dell’apertura degli esami, i capitani* di porto, avutone l’ordine dal Ministero della marina, pubblicano nel loro ufficio, e fanno pubblicare in quelli dipendenti, un avviso col quale annunziano ai marinai del rispettivo compartimento la prossima MARINA MERCANTILE. 149 apertura degli esami, indicando il termine utile stabilito dal Ministero per la presentazione delle domande. 146. Entro il termine indicato nell’avviso, di cui nell’articolo precedente, i concorrenti agli esami dovranno presentare alla capitaneria di porto del proprio compartimento, sia direttamente, sia per mezzo degli uffizi dalla medesima dipendenti, la domanda di ammissione agli esami. 147. Le domande per l'ammissione agli esami devono essere corredate dei prescritti documenti. L’uffizio che riceve la-domanda coi documenti deve verificare se questi sono pienamente regolari, e dove non lo fossero deve subito restituirli, colle opportune avvertenze al richiedente. 148. Nel decimo giorno anteriore a quello stabilito per gli esami, le capitanerie di porto dovranno aver proceduto definitivamente alla ammissione agli esami dei concorrenti muniti di documenti regolari, ammissione di cui si farà constare mediante rescritto sulla domanda, firmato dal capitano di porto del compartimento, il quale rimarrà responsabile di tale disposizione.