CODICE PEE LA MARINA MERCANTILE. 47 faggio o di lungo corso, secondo i mari nei quali si esercita la pesca, giusta la limitazione prescritta da questo Codice. Capo XIV. Dei depositi della gente di mare. 150. Nei capoluoghi di compartimento marittimo, che saranno designati dal regolamento, è stabilita una cassa sotto la denominazione di cassa dei depositi della gente di mare, la quale è amministrata dai rispettivi capitani di porto, e tenuta dai tesorieri o da altri contabili dello Stato. 151. Questa cassa è destinata a ricevere provvisoriamente : 1° Le sómme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni di individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese. 2° Il prodotto dei salvataggi delle navi naufragate sulle coste dello Stato od all’estero. 3° Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiagge o ricuperati in mare. 4° Le somme per sicurezza di diritti o rimborsi all’erario dello Stato, e qua- lunque altra che fosse in controversia, da liquidarsi tanto in favore dell’ erario q uanto della gente di mare.1 152. Le condizioni per il passaggio di dette somme alla cassa dei depositi e prestiti saranno stabilite dal regolamento. 153. Le norme per la contabilità di detta cassa saranno determinate dal regolamento. Capo XV. Disposizioni generali. 154. Tutti gli iscritti nelle matricole e nei registri della gente di mare devono obbedienza ai capi degli uffici di porto, agli ufficiali consolari, ed ai comandanti delle navi da guerra dello Stato che si trovano in alto mare, o nei paesi esteri, in cui non risieda alcun ufficiale consolare ; e sono obbligati ad eseguire quanto venga loro ordinato dai medesimi pel vantaggio dei nazionali, per l’onore della bandiera e per il bene del servizio marittimo. Essi saranno inoltre tenuti di presentarsi all’ufficio delle autorità suddette a semplice loro richiesta.2 155. Occorrendo una somma di danaro per prov- 1 Confr. C„ 228, 334 ; R„ 621, 630, 746, 748, 749. 2 Confr. C., 386, 409, 417, 425.