REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 297 а) per depositi fatti, previo permesso dell’uffizio di porto, per tutto il tempo determinato dall’uffizio medesimo ; б) pei depositi dipendenti dalle ordinarie operazioni di caricamento e scaricamento, per tutto il tempo eccedente quello consentito dagli usi locali per l’esecuzione di tali operazioni. Che se i moli, ponti e calate fossero estesi più che non abbisogni per il movimento generale delle merci, gli uffizi di porto potranno tollerarvi i depositi per un tempo relativamente breve senza il pagamento di alcun 1 diritto. Dove però tali depositi assumessero il carattere di permanenza, gli uffizi di porto ingiungeranno agli | interessati di rimuoverli, o j di provvedersi di una regolare concessione dello spazio occupato a senso del-l’art. 757. 862. È vietato di erigere casotti od altre fabbriche di legname sui moli, sulle calate o sui ponti da sbarco nei porti e canali, e di stabilirvi depositi permanenti di materie facilmente infiammabili. È pur vietato nei detti luoghi di accendere • fuochi alla distanza di 10 metri dalle sponde, ed anche a maggior distanza, secondo i casi, e di tenervi lumi che non siano chiusi in fanali. 863. Se si trovassero materiali o merci sopra le calate, moli o ponti da sbarco nei punti riservati al libero passaggio, l’uffizio di porto accerta la contravvenzione e li fa trasportare nei luoghi destinati a deposito, donde non potranno essere ritirati se non dopo il pagamento, da parte degli interessati, delle spese di trasporto ed altre accessorie, e dei diritti dovuti. 864. Nei casi contemplati dall’art. 177 del Codice per la marina mercantile, l’uffizio di porto avvisa dei danni arrecati alle opere del porto, alle boe, ecc., l’uffizio del genio civile, il quale forma la perizia della spesa occorrente por riparare i danni. Pel pagamento di tale spesa e per gli altri procedimenti a carico dell’autore del danno, si osserveranno le norme stabilite dall’art. 429 del presente regolamento. 865. È proibito di lavorare pietre o legnami sulle calate senza il permesso dell’uffizio di porto. 866. La pesca dei crostacei sulle opere interne ed esterne dei porti e canali è assolutamente proibita.