464 PARTE TERZA. Se la dotazione normale delle imbarcazioni sotto le grue, quale è determinata dalla tabella, non fosse sufficiente a contenere tutte le persone esistenti a bordo, tenuto conto che a ciascuna persona adulta ed a ciascuna coppia di ragazzi da uno a dieci anni d’età corrisponda un decimo di tonnellata di stazza delle imbarcazioni, calcolato secondo le regole vigenti sulla stazzatura, dovranno aggiungersi, come dotazione supplementare, in coperta o sotto le grue, altri battelli addizionali di legno, di metallo o d’altro, oppure zattere di salvataggio di sistema approvato dalla Commissione di cui all’art. 44 del presente Regolamento. Detti battelli e zattere addizionali dovranno essere almeno di tale capacità da raggiungere la metà della capacità prescritta dalla tabella per la dotazione normale, senza però che il piroscafo sia obbligato a portarne in quantità maggiore di quella necessaria a contenere tutte le persone imbarcate. Tutti i detti battelli e zattere addizionali dovranno essere sistemati a bordo nel modo più conveniente per essere adoperati. Le zattere dovranno essere fornite di casse d’aria o di sugheri atte a renderle insommergibili, e saranno tenute in coperta già formate e pronte ad essere messe in mare. Per calcolare la loro capacità agli effetti sopraindicati, si cuberanno le casse di aria e si riterrà che 85 decimetri cubi corrispondano ad un posto di persona adulta ; se poi, invece che di casse d’aria, le zattere fossero provviste di sugheri, si calcolerà che un posto sia rappresentato da 106 decimetri cubi di sughero. È in facoltà degli armatori di sostituire alle zattere propriamente dette altri mezzi di salvataggio riconosciuti dalla succitata Commissione adatti allo scopo, semprechè in tal modo si raggiunga, occorrendo, la capacità di trasporto prescritta per la dotazione supplementare. Gli armatori, prima di disporre per la costruzione-delie zattere o degli altri mezzi di salvataggio destinati ai loro piroscafi, potranno presentarne un modello alla prefata Commissione, la quale, previo l’opportuno esame, determinerà se siano accettabili.1 1 Con circolare 12 settembre 1917, n. 2809, ia Direzione generale della marina mercantile prescrive, d’accordo col Ministero della marina, che «il numero massimo delle persone (equipaggio e pas-seggieri) da trasportarsi sui piroscafi deve essere unicamente determinato in base alle prescrizioni 1 presente art. 3, lettex*a A-2,