444 PARTE TERZA. R. decreto 21 aprile 1904, n. 186, che modifica il Regolamento 13 luglio 1903, n. 361, sopra riprodotto. VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d’Italia. Visto il Nostro decreto 13 luglio 1903, n. 361, che approva il Regolamento per l’imbarco, il trasporto in mare e lo sbarco delle merci pericolose ; Sentito il Consiglio superiore di marina ed il Consiglio di Stato ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta dei nostri Ministri segretari di Stato della marina e di grazia e giustizia e dei culti ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1. In via di esperimento, tenuto conto delle condizioni e degli usi locali, l’Autorità marittima potrà esonerare dagli obblighi contemplati dall’art. 4 del Regolamento 13 luglio 1903, n. 361, i caricatori di acquavite, spirito ed in genere di tutti gli altri alcools di uso industriale. 2. Per le suddette merci, in via eccezionale e quando ciò sia reso necessario dalle esigenze del commercio, potrà derogarsi dall’applicazione delle disposizioni delPart. 5 dello stesso Regolamento, purché gli interessati si assoggettino a quelle speciali misure di precauzione che l’Autorità marittima crederà d’imporre per le operazioni di sbarco ed imbarco nelle ore notturne. 3. L’acquavite, lo spirito e gli altri alcools di uso industriale, oltre che nelle condizioni stabilite dall’art. 18 dello stesso Regolamento, potranno essere imbarcati anche se contenuti in robuste botti di legno, cerchiate in ferro, di capacità non superiore a 750 litri, ovvero in cilindri metallici della voluta robustezza e della predetta capacità chiusi ermeticamente con tappi a vite. Tali recipienti dovranno però essere a perfetta tenuta e non saranno ammessi al trasporto quando accennassero a perdite. 4. L’Autorità marittima è autorizzata, a seconda delle circostanze e delle esigenze del commercio locale,