moi>. E aggiunte: akt. 345-361 r. 407 Regolamento per l'uniforme tenuta del giornale nautico dei bastimenti mercantili nazionali. Art. 1. Il giornale nautico dei bastimenti mercantili nazionali si divide, secondo il disposto dell’art. 500 del Codice di Commercio, nei libri seguenti : 1° Giornale generale e di contabilità ; 2° Giornale di navigazione ; 3° Giornale di boccaporto o manuale di bordo ; 4° Inventario di bordo. 2. Il giornale generale e di contabilità conforme all’unito modello A, sarà scritto esclusivamente dal capitano e da lui firmato. Su di esso, oltre alla trascrizione dei contratti di arruolamento, si dovranno annotare in ordine di data : a) gli oggetti componenti il carico in modo sommario ; b) l’entrata e la spesa riguardante la nave ; c) le avarie, il getto, gli altri infortuni e generalmente gli avvenimenti importanti della navigazione e le deliberazioni prése durante i viaggio ; d) gli acconti dati ai marinai sui loro salari all’atto deH’arruolamento e durante il viaggio ; e)i conti dei salari dovuti ai marinai disertati, deceduti o assenti dal bordo per altra causa ; /) le nascite e le morti avvenute a bordo in conformità agli atti prescritti dal Codice civile ; g) i testamenti ricevuti sul mare e gli effetti e valori lasciati dalle persone decedute ; h) i reati marittimi comuni e i mancamenti commessi dalle persóne dell’equipaggio e dai passeggieri ; i) le punizioni inflitte dal capitano in virtù del potere disciplinare ; k) le azioni meritorie compiute dalle persone dell’equipaggio e dai passeggieri ; l) le malattie e le ferite toccate alle persone dell’equipaggio ed ai passeggieri ; m) la vendita e la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell’equipaggio e dei passeggieri deceduti ; n) le riduzioni che per forza maggiore si fossero fatte nelle porzioni viveri dovute all’equipaggio ed ai passeggieri ;